Verifica climatica: cos’è, quando e richiesta e cosa contiene la relazione
La verifica climatica è richiesta per molti progetti infrastrutturali che accedono a bandi e finanziamenti europei. Vediamo quando è necessaria, come si articola la procedura e cosa deve contenere la relazione di verifica climatica.
Se stai partecipando a un bando finanziato con fondi europei 2021-2027, è molto probabile che ti sia stata richiesta la verifica climatica del progetto (oltre al rispetto del principio DNSH).
Si tratta di un passaggio attraverso cui si dimostra che l’infrastruttura è “a prova di clima”, quindi compatibile con gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
In questo articolo vediamo che cos’è la verifica climatica, quali passaggi richiede, e perché affidarsi ad un team di professionisti però fare la differenza per ottenere i fondi UE previsti dai bandi.
PUNTI CHIAVE
La relazione di verifica climatica è necessaria per la maggior parte dei progetti infrastrutturali finanziati con fondi europei, per dimostrare che l’opera è climate proof
La metodologia si basa su neutralità climatica (calcolo e monetizzazione delle emissioni, impronta di carbonio) e resilienza climatica (valutazione dei rischi climatici e della vulnerabilità)
La verifica climatica si collega a principio Do No Significant Harm (DNSH), Tassonomia UE, e alle valutazioni VAS/VIA
Cos’è la verifica climatica
La verifica climatica, o climate proofing, è una valutazione richiesta per molti progetti infrastrutturali che accedono a bandi e finanziamenti europei, in particolare nell’ambito dei fondi UE 2021–2027.
La verifica climatica serve a dimostrare che una determinata opera è stata progettata tenendo conto sia degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra, sia dei rischi legati ai cambiamenti climatici, come alluvioni, siccità, ondate di calore ed eventi estremi.
Grazie a questa valutazione, è possibile rispondere a due domande:
- il progetto è coerente con il percorso europeo verso la neutralità climatica (Net Zero 2050)?
- il progetto è resiliente agli effetti futuri del cambiamento climatico?
Per molti investimenti infrastrutturali finanziati con fondi europei, questa analisi rappresenta un requisito da considerare già nella fase di progettazione.
Riferimenti normativi della verifica climatica
La verifica climatica si basa sugli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima 2021–2027 della Commissione Europea (CELEX: 52021XC0916(03)) e sugli Indirizzi nazionali per la verifica climatica 2021–2027, che ne spiegano l’applicazione in Italia.
Inoltre, si collega direttamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previste dal D.lgs. 152/2006 e al principio europeo del Do No Significant Harm (DNSH).
Come si articola la procedura per la verifica climatica
La procedura per la verifica climatica si articola in due pilastri fondamentali, che possono essere oggetto di semplice screening preliminare o di analisi dettagliata, a seconda del tipo di progetto.
Neutralità climatica (Mitigazione)
Questo pilastro valuta la compatibilità del progetto con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 e 2050.
- Screening iniziale: si verifica innanzitutto se il progetto supera la soglia di 20.000 tonnellate di CO₂ equivalente all’anno, considerando sia le emissioni assolute sia quelle relative rispetto allo scenario di riferimento.Se entrambe rimangono al di sotto della soglia, lo screening può essere sufficiente. Se invece almeno una supera le 20.000 tCO₂e/anno, anche nel caso di una riduzione significativa delle emissioni, è necessario procedere con l’analisi dettagliata.
- Analisi dettagliata: quando serve, si effettua la misurazione e monetizzazione delle emissioni di gas serra per il calcolo della carbon footprint.
Dal 2026, il quadro europeo comprende inoltre un nuovo obiettivo climatico intermedio: la riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, che si affianca al target 2030 e all’obiettivo di neutralità climatica al 2050.
Resilienza climatica (Adattamento)
Quasi sempre obbligatorio, questo pilastro serve ad indagare quanto un’opera è vulnerabile ai cambiamenti climatici.
- Screening iniziale: si analizzano sensibilità e esposizione del progetto agli eventi climatici estremi e alle condizioni locali.
- Analisi dettagliata: se la vulnerabilità risulta media o alta, si procede con una valutazione approfondita dei rischi climatici (quelli indicati nell’Appendice A del Regolamento Delegato UE 2021/2139), stimando probabilità e gravità degli impatti e controllando la coerenza con le strategie di adattamento europee, nazionali e regionali.
La verifica climatica può richiedere uno solo dei due pilastri o entrambi, a seconda delle caratteristiche e della localizzazione del progetto. Inoltre, l’analisi dettagliata non è sempre obbligatoria: si procede oltre lo screening iniziale solo quando questo evidenzia emissioni rilevanti per la neutralità climatica o una vulnerabilità media/alta per la resilienza climatica.
La relazione di verifica climatica
La relazione di verifica climatica è il documento che raccoglie gli esiti delle analisi svolte. Essa dimostra che l’infrastruttura è stata valutata rispetto ai due pilastri visti sopra: la mitigazione delle emissioni e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Il contenuto della verifica climatica dipende dagli esiti dello screening, ma in genere può comprendere:
- descrizione del progetto e del relativo contesto;
- verifica della necessità di approfondire il pilastro di mitigazione;
- eventuale quantificazione delle emissioni di gas serra e valutazione della loro compatibilità con gli obiettivi climatici;
- analisi dell’esposizione e della sensibilità del progetto ai principali rischi climatici;
- valutazione della vulnerabilità;
- eventuali misure di adattamento necessarie a ridurre i rischi individuati;
- conclusioni sulla compatibilità climatica dell’investimento.
Se dallo screening preliminare non emergono criticità significative, la relazione può fermarsi a questo livello. Se invece vengono superate le soglie previste per la mitigazione o emerge una vulnerabilità climatica medio-alta, è necessario integrare la documentazione con un’analisi dettagliata.
In quali progetti è richiesta la verifica climatica?
Per sapere in quali casi specifici è richiesta la verifica climatica, dove non lo è e dove invece va valutata caso per caso, il documento di riferimento in Italia sono gli “Indirizzi per la verifica climatica 2021-2027”.
Vediamo, in sintesi, i diversi casi.
Quando è richiesta la verifica climatica
- Investimenti in infrastrutture (come definiti dal RDC 2021/1060, Allegato I): energia, trasporti, acqua, rifiuti, reti ICT, ecc.
- Nuovi edifici (abitazioni, scuole, impianti industriali, ecc.): la verifica climatica “va certamente condotta”.
- Ristrutturazioni importanti di edifici: richiesta quando l’intervento riguarda ≥25% della superficie disperdente lorda (per efficientamento energetico) o ≥25% del volume (per altre finalità); vale anche per progetti integrati che superano il 25% del volume.
- Progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o VAS (Valutazione Ambientale Strategica): l’integrazione della verifica climatica è raccomandata fin dall’avvio della VIA; se la VIA è in corso, può essere integrata; se è conclusa, la verifica si svolge separatamente.
Nota operativa sui livelli di analisi: l’analisi dettagliata di adattamento è richiesta solo se dallo screening emerge una vulnerabilità medio-alta; lo schema ricorre spesso nella tabella settoriale.
Quando non è richiesta la verifica climatica
- Investimenti non infrastrutturali ai sensi dell’art. 5 FESR (R&S, servizi, investimenti produttivi in PMI, attrezzature/software/attività immateriali, networking, informazione/comunicazione/studi, assistenza tecnica), purché non includano nuovi edifici o ristrutturazioni importanti.
- Investimenti in beni o attività immateriali, perché generalmente non comportano nuove costruzioni oppure ristrutturazioni importanti, ad esempio in software e piattaforme digitali, servizi di consulenza, formazione del personale, studi e analisi, attività di comunicazione e networking ecc.
Quando si deve valutare caso per caso
- Investimenti in capitale fisso (R&I, PMI/grandi imprese/centri pubblici): la verifica si attiva se il progetto prevede nuovi edifici o ristrutturazioni importanti; l’analisi dettagliata di adattamento scatta solo se lo screening segnala vulnerabilità medio-alta.
- Operazioni di grande impatto che non si limitano alla costruzione di un singolo edificio, ma che richiedono nuove connessioni alle reti pubbliche di energia, acqua e trasporti. Ad esempio, nuovi allacciamenti idrici, collegamenti ferroviari, impianti di pre-trattamento dei rifiuti o delle acque reflue. Questi progetti, anche se promossi da privati, possono influenzare la vulnerabilità delle reti pubbliche, per questo è richiesto almeno lo screening di verifica climatica e, se emergono criticità, l’analisi dettagliata.
- Energia rinnovabile (es. parchi eolici): previsto screening su mitigazione e adattamento; analisi dettagliata di adattamento solo se lo screening individua vulnerabilità medio-alta.
Le categorie di progetti contenute nell’Allegato I sono oltre 180: si consiglia di consultare direttamente gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia 2021-2027” per un maggiore livello di dettaglio in merito ai casi in cui è richiesta la relazione di verifica climatica (link in calce all’articolo).
Valutazione dei rischi climatici e il principio DNSH
La valutazione del rischio climatico, o analisi dei rischi climatici, oltre ad essere richiesta nel processo di verifica climatica fin qui descritto (in particolare nel secondo pilastro, ovvero la “resilienza climatica”), è un requisito della Tassonomia UE.
Alla base della Tassonomia UE, per classificare le attività sostenibili, vi è il principio DNSH (Do No Significant Harm, che in italiano traduce “non arrecare danno significativo”).
Il rispetto del principio DNSH, richiesto nei bandi finanziati da fondi europei spesso a fianco della verifica climatica, funziona così:
- si deve dimostrare che il proprio progetto o attività non arreca danno significativo a nessuno dei sei obiettivi della Tassonomia UE (mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; economia circolare; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi)
- si deve dimostrare che il proprio progetto o attività contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi (ad esempio, un impianto fotovoltaico contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici)
Nel caso dell’obiettivo n°2, ovvero l’adattamento ai cambiamenti climatici, il DNSH può richiedere una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità molto simile a quella effettuata nell’ambito della verifica climatica.
È quindi possibile integrare le due valutazioni, così come spiegato negli “Indirizzi per la verifica climatica”, in cui è presente un capitolo dedicato proprio all’integrazione della verifica climatica con il principio DNSH. Infatti, essi spiegano come le analisi DNSH possono fornire dati utili allo screening di resilienza climatica, che è parte della verifica climatica. Quest’ultima aggiunge una valutazione dei rischi più locale e specifica, compresa l’esposizione geografica.
Inoltre, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) è considerato una prova di rispetto del principio DNSH. Similmente, la verifica climatica è accettata come prova trasversale del rispetto del DNSH per gli investimenti infrastrutturali.
Come possiamo supportarti
La verifica climatica è un requisito tecnico articolato, che si intreccia con il principio DNSH, la Tassonomia UE e le procedure VIA/VAS. Affrontarla richiede un’analisi strutturata su entrambi i pilastri — neutralità e resilienza — coordinata con gli altri adempimenti richiesti dal bando. Ollum supporta le organizzazioni nella redazione della relazione di verifica climatica e nella verifica DNSH, integrando dove necessario l’analisi dei rischi climatici e il riferimento alla Tassonomia UE.
Fonti
Indirizzi per la verifica climatica 2021-2027
Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima 2021-2027







