Il Regolamento CBAM impone alle aziende che importano più di 50 tonnellate di merci all’anno da Paesi extra-UE di compilare la dichiarazione CBAM, sulla quale si calcola la tassa sul carbonio importato.
Il regolamento CBAM è il meccanismo di tassazione del carbonio alle frontiere creato dall’UE. Dal 1° gennaio 2026 esso entra nella sua fase definitiva: scopri tutti i dettagli in questo articolo.
4.9
(10)
Di Anna Aceto | Ultimo aggiornamento: Ottobre 13, 2026|Normative & Reporting
Esperta in reporting ESG e politiche per l'ambiente.
Importi più di 50 tonnellate nette all’anno di merci come cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità o idrogeno da Paesi extra-UE? Allora devi rispettare gli adempimenti del regolamento CBAM.
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la fase definitiva del regolamento CBAM, e con essa nuovi obblighi e requisiti per le aziende importatrici.
Indice
PUNTI CHIAVE
Il CBAM introduce una tassa sul carbonio per le importazioni da Paesi extra-UE (superiori alle 50 tonnellate di merce all’anno)
Dal 1° gennaio 2026 inizia la fase definitiva: dichiarazione annuale e acquisto dei certificati CBAM (dal 2027)
Con le recenti semplificazioni, le aziende che importano meno di 50 tonnellate nette annue di merci CBAM sono esenti dagli obblighi
CBAM: cos’è e come funziona?
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, in italiano Meccanismo di Regolamento del Carbonio alle Frontiere) è un regolamento dell’Unione Europea che definisce un meccanismo di tassazione del carbonio associato a determinati beni importati da paesi extra-UE.
Più specificamente, si applica alle emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate. Con questa espressione ci si riferisce alle emissioni GHG generate fuori dall’UE durante la produzione dei beni CBAM (in altre parole, la loro impronta di carbonio).
Al momento dell’importazione, queste devono essere calcolate e rendicontate. Su questa misurazione si basa la tassa sul carbonio CBAM, che ha l’obiettivo di allineare il costo del carbonio importato con quello sostenuto nel sistema ETS dai produttori UE.
Alcuni esempi di merci CBAM sono cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno (vedi paragrafo dedicato).
Quali sono gli obblighi CBAM 2026? Le principali novità
Le principali novità riguardo al regolamento CBAM nel 2026 riguardano l’inizio della fase definitiva dal 1° gennaio 2026 e la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 ottobre 2025) del regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il precedente regolamento CBAM (2023/956) introducendo alcune semplificazioni.
Il regolamento UE 2025/2083, recentemente pubblicato in Gazzetta, fa parte del pacchetto di semplificazione Omnibus. Di seguito le principali modifiche introdotte da esso:
esenzione dagli obblighi CBAM per le aziende le cui importazioni nette di merci CBAM sono inferiori alle 50 tonnellate annue (cosiddetta esenzione “de minimis”)
deroga per la presentazione della domanda di dichiarante CBAM autorizzato: se l’istanza è presentata entro 31 marzo 2026, l’importatore può importare merci CBAM anche prima dell’autorizzazione, fino al 30 settembre 2026
la prima dichiarazione annuale CBAM, riferita al 2026, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027 (non più il 31 maggio)
la soglia minima dei certificati CBAM nel registro è ridotta dall’80% al 50%
la vendita dei certificati CBAM inizierà nel 2027 (non più 2026)
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026?
A partire dal 1° gennaio 2026 inizia la fase definitiva del CBAM. Vediamo di seguito le principali novità in merito agli adempimenti degli operatori:
Status di “dichiarante CBAM autorizzato”
Importatori e rappresentanti doganali indiretti hanno l’obbligo di diventare dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci CBAM. L’obbligo è alleggerito dalla deroga di transizione (vedi sopra), che permette alle aziende di presentare la domanda di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026;
Dichiarazione CBAM annuale
Terminata la fase transitoria, le imprese importatrici devono presentare una volta all’anno la dichiarazione nel registro CBAM. La prima di queste dichiarazioni si riferirà alle importazioni del 2026, e dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027. Negli anni successivi, la dichiarazione CBAM andrà presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo rispetto alle emissioni dichiarate.
Acquisto dei certificati CBAM
Gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM pari alle tonnellate di CO2 incorporate, ovvero generate durante la produzione dei beni importati fuori dall’UE. Un certificato CBAM corrisponde ad una tonnellata di CO2 equivalente, e il prezzo di questi certificati si baserà sulle quote del sistema EU ETS. Possibili riduzioni se si è già pagato un prezzo del carbonio all’estero. La vendita dei certificati è prevista dal 2027.
💡 Ollum accompagna le aziende importatrici in ogni fase degli adempimenti CBAM, dalla raccolta dati dei fornitori extra-UE alla presentazione della dichiarazione annuale: supporto alle aziende soggette al CBAM.
Il CBAM si applica quindi a merci caratterizzate da un alto tasso di emissioni (alta intensità carbonica). Non tutti i settori industriali hanno infatti lo stesso peso: alcuni, infatti, provocano più emissioni rispetto ad altri. Scopri quali nell’articolo Emissioni CO2 per settore: quali sono quelli che inquinano di più?
Estensione del CBAM ai prodotti finiti: la proposta
Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare della volontà di estendere il regolamento CBAM ai prodotti finiti, ovvero ai cosiddetti prodotti downstream.
La proposta è stata avanzata dalla Commissione il 17 dicembre 2025 (estensione a 180 prodotti downstream), seguita dalla posizione del Consiglio del 12 giugno 2026, che ha portato l’elenco a 200 prodotti finiti. Il Parlamento europeo ha approvato il proprio mandato negoziale il 15 settembre 2026, estendendolo a 457 prodotti.
Le tre istituzioni sono ora impegnate nei triloghi e, secondo la stampa specializzata, l’obiettivo è raggiungere un accordo entro fine novembre 2026. Fino all’adozione del testo definitivo l’ambito di applicazione del CBAM resta invariato. Per rimanere aggiornati/e, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter.
Guarda il webinar sul regolamento CBAM:
Calcolo emissioni CBAM: come funziona?
Se sei arrivato/a a questo punto, avrai ormai compreso che una parte significativa degli adempimenti CBAM consiste nel calcolo delle emissioni di CO2 incorporate nei beni importati.
Grazie ad esso, è possibile stimare quanta CO2 è stata generata durante la produzione dei beni importati: è quindi fondamentale per determinare quanti certificati CBAM dovranno essere acquistati dall’importatore UE.
Durante la fase transitoria del CBAM (2023-2025) si è passati da un calcolo delle emissioni basato su fattori di emissione medi, ad un calcolo puntuale a partire dal terzo trimestre 2024. Il regolamento UE 2025/2083 del 20 ottobre scorso, ha modificato nuovamente il criterio, introducendo un duplice approccio.
Due approcci possibili
Con le semplificazioni introdotte dal regolamento 2025/2083, le aziende possono ora scegliere tra due metodi possibili per il calcolo delle emissioni incorporate CBAM:
Valori effettivi (actual values): questo approccio prevede il calcolo delle emissioni puntuali associate ai beni importati, sulla base dei dati primari forniti dal produttore o dall’impianto extra-UE. In questo caso, è il fornitore extra-UE a dover mettere a disposizione le informazioni necessarie sul processo produttivo e sulle relative emissioni, che dovranno poi essere sottoposte a verifica secondo le regole previste dal CBAM.
Valori standard (default values): questo secondo approccio si basa invece su fattori di emissione predefiniti, messi a disposizione dalla Commissione Europea. Viene utilizzato quando il fornitore extra-UE non è in grado di fornire dati emissivi sufficientemente completi, affidabili o verificabili.
Questo aspetto è centrale: l’importatore UE richiede i dati emissivi al proprio fornitore extra-UE. Se il fornitore è in grado di produrre dati puntuali e verificabili, l’azienda può utilizzare valori effettivi, generalmente più rappresentativi della reale performance ambientale del prodotto. In caso contrario, sarà necessario ricorrere ai valori di default, che possono risultare meno favorevoli e aumentare il numero di certificati CBAM da acquistare.
Dal punto di vista metodologico, il calcolo delle emissioni incorporate segue logiche simili, ma non identiche, a quelle della carbon footprint di prodotto secondo ISO 14067, che misura le emissioni generate lungo il ciclo di vita di un bene.
💡 Ollum supporta le aziende nella gestione degli adempimenti CBAM, aiutandole a dialogare con i fornitori extra-UE, raccogliere dati emissivi affidabili e valutare quando utilizzare valori effettivi o valori di default, riducendo il rischio di errori, costi aggiuntivi e possibili sanzioni.
Perché si calcolano le emissioni incorporate?
Il calcolo delle emissioni incorporate ha un ruolo molto più importante a partire dal gennaio 2026 rispetto alla fase precedente. Infatti, l’importatore dovrà riportare nella dichiarazione CBAM annuale il numero di tonnellate di CO2 equivalente incorporate nei beni importati, che sarà la base per determinare il numero di certificati CBAM che dovrà acquistare.
Nel caso in cui l’importatore abbia già pagato una carbon tax nel Paese di origine del bene importato, è prevista la possibilità di uno sconto sul numero di certificati CBAM da restituire. Tale pagamento deve essere dimostrato.
Quali sanzioni sono previste dal CBAM?
Le sanzioni previste dal regolamento CBAM sono equivalenti a quelle previste per la violazione della direttiva ETS (Emission Trading System). In essa, si stabilisce che le sanzioni finanziarie corrispondono a 100 EUR per ogni tonnellata di CO2 non coperta dalle quote di emissioni.
Analogamente, quindi, nel caso del CBAM le aziende che non restituiscono le dichiarazioni CBAM entro i termini previsti dovranno pagare una sanzione di 100 EUR per tonnellata di CO2 non coperta, identica quindi a quella per le emissioni in eccesso prevista dal sistema ETS.
Cos’è la dichiarazione CBAM e come si compila?
La dichiarazione CBAM è il rapporto richiesto agli importatori di merci CBAM ad alta intensità di carbonio, in cui vanno rendicontate le emissioni incorporate in tali merci, la quantità di merci importate, informazioni sui fornitori ed, eventualmente, sui costi di carbonio sostenuti nel paese di origine dei beni importati. La dichiarazione CBAM è diversa nelle due fasi di applicazione del regolamento, in particolare:
Nella fase transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025): va presentata trimestralmente nel registro CBAM, ma non prevede il pagamento di un tributo.
Nella fase definitiva (dal 1° gennaio 2026): va presentata annualmente, entro il settembre successivo all’anno di riferimento, ed oltre alla rendicontazione delle emissioni prevede l’acquisto di certificati sulle emissioni CBAM proporzionali alle emissioni dichiarate. Il pagamento della carbon tax avviene quindi attraverso l’acquisto dei certificati CBAM.
Per fare la dichiarazione CBAM è necessario registrarsi sul portale CBAM attraverso un codice EORI e credenziali SPID/CIE/CNS. Per ottenere un codice EORI, l’azienda importatrice deve registrarsi nel portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Chi è esonerato dalla dichiarazione CBAM?
L’esonero dalla dichiarazione CBAM si applica a tutte le imprese che importano merci CBAM in quantità minori rispetto alla soglia di 50 tonnellate all’anno. In questo modo, diventano esenti la maggior parte delle PMI e gli importatori occasionali, mantenendo comunque gli obiettivi ambientali (infatti, anche con questa nuova soglia, il 99% delle emissioni viene comunque coperto). Infine, sono esonerati gli importatori di merci non elencate nell’allegato I del regolamento CBAM.
CBAM e ETS: quali sono le differenze e come si integrano?
La parola chiave a cui prestare attenzione è adeguamento. Infatti, in Unione Europea esiste già un sistema di tassazione del carbonio, ovvero il sistema ETS. Nell’EU ETS sono previsti dei valori limite di emissioni consentite (cap), che variano a seconda del settore industriale, superati i quali le aziende devono acquistare delle quote di emissioni. Il prezzo da pagare per queste quote rappresenta il costo del carbonio in UE. Le soglie massime di emissioni diminuiscono ogni anno, per incentivare la transizione verso il Net Zero.
Ma quindi, cos’è che viene adeguato? Nel meccanismo CBAM, l’adeguamento riguarda il costo del carbonio associato alle importazioni di merci CBAM. In questo modo, chi importa prodotti CBAM deve pagare un costo del carbonio uguale a quello che avrebbe pagato se tali merci fossero state prodotte in UE, dove vige l’ETS, appunto.
Il meccanismo CBAM evita quindi il fenomeno del carbon leakage, ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in Paesi con normative meno rigorose. Allo stesso tempo, questo garantisce una concorrenza leale con le aziende europee.
CBAM e produttori extra-UE: cosa cambia per i fornitori internazionali
Il CBAM non riguarda solo gli importatori europei: coinvolge direttamente anche i produttori extra-UE che esportano merci CBAM verso l’Europa. Questi sono chiamati a calcolare e verificare le proprie emissioni di produzione, e a comunicarle al cliente europeo. Se non lo fanno, l’importatore UE è costretto a ricorrere ai valori di default forniti dalla Commissione Europea, che per definizione sono penalizzanti rispetto ai valori reali di un impianto efficiente — con il risultato che il costo dei certificati CBAM aumenta, e il fornitore extra-UE diventa meno competitivo rispetto a chi ha già misurato e documentato le proprie emissioni.
💡 Ollum supporta i fornitori extra-UE nel calcolo e nella verifica delle emissioni incorporate, per mantenere la competitività sui mercati europei: scopri come strutturiamo il percorso.
Conclusioni
Il regolamento CBAM è una normativa sempre più concreta: con l’avvio della fase definitiva dal 1° gennaio 2026, le aziende importatrici di merci ad alta intensità carbonica devono essere pronte a calcolare le emissioni incorporate, registrarsi come dichiaranti autorizzati e presentare la dichiarazione annuale. La complessità degli adempimenti — dalla raccolta dati dei fornitori extra-UE al calcolo puntuale delle emissioni — rende strategico affidarsi a un supporto specializzato. Ollum è specializzata in questo: dalla consulenza CBAM al calcolo della carbon footprint, accompagniamo le aziende in ogni fase della conformità.
Hai bisogno di supporto per adeguarti al regolamento CBAM?
Il costo del CBAM dipende dal numero di certificati di emissione CBAM che l’importatore deve acquistare.
Ogni certificato corrisponde a 1 tonnellata di CO₂ incorporata nelle merci importate e il prezzo è allineato alle quote del sistema EU ETS (European Emissions Trading System), che varia in base al mercato. In pratica, pagherai lo stesso prezzo che un produttore UE sosterrebbe per quelle emissioni.
Tutte le le aziende che importano più di 50 tonnellate annue di beni CBAM da Paesi extra-UE devono fare la dichiarazione CBAM. Per compilarla, gli importatori devono calcolare le emissioni dirette e indirette incorporate nei beni importati, raccogliere dati dei fornitori esteri, compilare la dichiarazione ed inviarla nel registro CBAM, all’interno del portale dedicato. Dal 1° gennaio 2026 inizia la fase definitiva del CBAM, con dichiarazione annuale e acquisto di certificati CBAM (dal 2027).
Il Carbon leakage, conosciuto in italiano come rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è un fenomeno che si verifica quando le imprese spostano la loro produzione in Paesi con politiche climatiche meno rigide, dove i costi legati alle emissioni sono inferiori. Questo fenomeno può manifestarsi anche quando le importazioni da questi Paesi rimpiazzano prodotti precedentemente realizzati in Europa, minando gli sforzi dell’UE per ridurre le emissioni globali.
Il carbon leakage si verifica quando le aziende spostano la produzione in Paesi con regole ambientali meno rigorose, per evitare i costi delle quote di CO₂.
Il Regolamento CBAM lo previene imponendo agli importatori extra-UE di pagare lo stesso costo del carbonio che pagherebbero se producessero nell’Unione Europea. In questo modo, non c’è vantaggio economico nel delocalizzare le emissioni, garantendo una concorrenza leale e riducendo le emissioni globali.
Il registro CBAM è la piattaforma ufficiale dell’Unione Europea dove gli importatori devono presentare la dichiarazione CBAM. Tramite il registro si inviano i dati sulle emissioni incorporate nelle merci importate e, nella fase definitiva, si acquistano e gestiscono i certificati di emissione CBAM. È quindi lo strumento chiave per dimostrare la conformità al regolamento.
Il registro CBAM è accessibile dal portale CBAM della Commissione Europea. Per utilizzarlo, l’azienda importatrice deve avere un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) e accedere con credenziali digitali riconosciute (SPID, CIE, CNS o equivalenti).