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Passaporto Digitale dei prodotti tessili e abbigliamento: cosa sappiamo finora

Scopri le informazioni più rilevanti sul Passaporto Digitale dei prodotti tessili: prodotti coinvolti, contenuto del DPP, scadenze e questioni ancora aperte.

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Di Lucio Zagonel   |   Luglio 29, 2026   |    Approfondimenti, guide di settore

  • Lucio Zagonel

    SEO Specialist & Copywriter appassionato di natura e sostenibilità.

Il Passaporto Digitale dei prodotti tessili (DPP Tessili) sta diventando uno degli argomenti più discussi tra le aziende del settore moda e abbigliamento, che si interrogano su cosa dovranno davvero preparare nei prossimi anni per far fronte ai futuri obblighi normativi.

Per cercare di chiarire questi dubbi, abbiamo studiato il primo studio dettagliato dedicato ai possibili contenuti del Passaporto Digitale di Prodotto per l’abbigliamento tessile. Il documento, pubblicato nel maggio 2026 dal Joint Research Centre della Commissione europea, è intitolato “Studio sul contenuto del DPP per i prodotti tessili di abbigliamento nell’ambito dell’ESPR”.

Pur non trattandosi di una norma vincolante, questo studio è la base tecnica su cui il futuro atto delegato verrà scritto. In questa guida, abbiamo selezionato le informazioni più rilevanti, per aiutare le aziende del settore dell’abbigliamento tessile a capire come muoversi.

PUNTI CHIAVE

Il DPP Tessili riguarderà i prodotti tessili finiti, mentre la responsabilità ricadrà sul produttore UE o sull’importatore.

Le difficoltà principali saranno raccogliere dati oggi poco disponibili, come sostanze di interesse, contenuto riciclato e impronta ambientale di prodotto.

L’obbligo è atteso indicativamente tra metà 2028 e inizio 2029, ma le aziende possono già iniziare a mappare i dati e coinvolgere i fornitori.

Cos’è il Passaporto Digitale dei prodotti tessili di abbigliamento

Il Passaporto Digitale dei Prodotti tessili e abbigliamento è una carta d’identità digitale dei prodotti di abbigliamento. Sarà accessibile tramite QR code, tag NFC o RFID e dovrà raccogliere in un unico punto numerose informazioni sul prodotto. Ne abbiamo già parlato a livello generale in un articolo dedicato al Passaporto Digitale di Prodotto nell’ambito delle novità normative europee sull’ecodesign (ESPR).

Per il settore tessile, prima di continuare è bene tenere a mente tre premesse importanti:

Prima di entrare nel dettaglio, è importante precisare che questa guida si basa sullo studio preparatorio pubblicato dal JRC a maggio 2026, che non costituisce ancora una norma ma servirà da base per il futuro atto delegato sul Passaporto Digitale dei Prodotti tessili. Le indicazioni contenute nel documento potranno quindi essere modificate.

Lo studio propone, tra le altre cose, di applicare l’obbligo di creare e mantenere il DPP al prodotto finito, come il capo di abbigliamento completo, e non ai prodotti intermedi, come tessuti, filati o fibre. Le informazioni relative ai prodotti intermedi, come origine, composizione e certificazioni, dovrebbero comunque confluire nel passaporto del prodotto finito. Altre indicazioni, in particolare quelle relative alla struttura dei dati, ai livelli di accesso e alla granularità delle informazioni, appaiono già sufficientemente definite per comprendere la direzione del futuro quadro normativo.

Chi è coinvolto dal Passaporto Digitale del Prodotto Tessile?

Secondo la proposta dello studio del JRC, non tutti i prodotti tessili sono coinvolti dalla norma in arrivo. Il perimetro proposto riguarda i prodotti tessili con almeno l’80% di fibre tessili in peso.

Come anticipato, il Passaporto Digitale dei Prodotti Tessili riguarda unicamente i prodotti finiti, in particolare le seguenti 10 categorie:

  • T-shirt
  • Camicie e bluse
  • Maglioni e strati intermedi
  • Giacche e cappotti
  • Pantaloni e shorts
  • Abiti, gonne e tute intere
  • Collant e calze
  • Abbigliamento intimo
  • Costumi da bagno
  • Accessori (cappelli, sciarpe, cinture, guanti).

Rientrano nell’ambito di applicazione anche abbigliamento sportivo e da lavoro, a meno che non ricadano tra le esclusioni, come tessili intelligenti (smart textile), tessili elettronici (e-textile), dispositivi di protezione individuale (tipo capi antincendio), dispositivi medici, giocattoli.

Chi deve creare il DPP Tessili?

L’obbligo di creare e mantenere il DPP ricade su:

  • produttore, nel caso sia stabilito in UE,
  • importatore, nel caso in cui il produttore non è stabilito in UE.

È un dettaglio non banale: infatti, circa l’80% dei capi che circolano nell’UE sono importati, il che significa che per la maggior parte dei prodotti la responsabilità dello sviluppo del DPP Tessili ricadrà sugli importatori europei.

L’importatore dovrà quindi garantire l’accuratezza di dati che spesso non genera direttamente, ma riceve da fornitori a monte, con tutte le difficoltà di verifica che derivano da filiere lunghe, opache e su più livelli (parliamo di almeno 15 operatori economici lungo la filiera, secondo lo studio, dalla materia prima alla vendita). Questa è una delle questioni più delicate riguardo il Passaporto Digitale dei prodotti tessili.

passaporto digitale prodotti tessili timeline obbligo dpp tessili Contenuto del Passaporto Digitale dei prodotti tessili e abbigliamento

Lo studio del JRC propone quattro categorie di dati da inserire nel Passaporto Digitale dei Prodotti Tessili per l’Abbigliamento:

  1. Identificazione e classificazione del prodotto
  2. Identificazione del produttore
  3. Informazioni sul prodotto
  4. Documentazione di conformità

Una parte delle informazioni richieste viene già normalmente raccolta e gestita dalle aziende del settore dell’abbigliamento .

Altre informazioni, invece, ad oggi non vengono prodotte affatto. Sono proprio queste quelle che richiedono maggiore attenzione.

Parte semplice: informazioni che le aziende probabilmente gestiscono già

Tra i dati normalmente già disponibili presso le aziende del settore troviamo ad esempio:

  • Composizione delle fibre
  • Identificativi di prodotto e dell’operatore (GTIN, GLN)
  • Codici doganali (HS, TARIC)
  • Istruzioni per la cura e lavaggio del capo

Queste informazioni vengono già raccolte ai fini della conformità al Regolamento europeo sull’etichettatura tessile (Textile Labelling Regulation), oppure per gestire alcuni adempimenti doganali.

Per questi dati, quindi, il lavoro non consisterà tanto nel reperire nuove informazioni, quanto nel digitalizzarle, uniformarle e renderle disponibili nei sistemi utilizzati per il DPP Tessili. Dal 20 luglio 2026, è online il registro europeo dei DPP, l’infrastruttura informativa su cui dovranno essere caricati i DPP dagli operatori economici.

Parte complicata: informazioni che oggi quasi nessuno gestisce

Tra i dati richiesti vi sono anche informazioni che ad oggi pochissime aziende del settore raccolgono, o almeno non con il livello strutturato proposto dallo studio del JRC. Vediamo le principali:

Sostanze di interesse

Oggi la maggior parte delle aziende verifica l’assenza di sostanze regolamentate attraverso certificazioni come OEKO-TEX Standard 100, che però danno un risultato binario (superato/non superato). Il DPP richiederebbe invece il dato puntuale di concentrazione e localizzazione. Passare da un “promosso/bocciato” a un dato analitico riferito ai singoli materiali è un salto che quasi nessuno ha ancora fatto.

Impronta di carbonio e impronta ambientale

Il calcolo dell’impronta di carbonio e dell’impronta ambientale a livello di singolo prodotto tessile non è ancora una pratica diffusa.

Le informazioni oggi disponibili riguardano più spesso l’intera organizzazione, ad esempio nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità, e non il singolo capo, modello o variante. Ne parliamo più nel dettaglio in un paragrafo dedicato sotto.

Contenuto riciclato e organico

Molte aziende dispongono già di certificazioni di terza parte (GRS, RCS, GOTS) che attestano la percentuale di materiale riciclato o organico. Quello che manca quasi sempre è il dettaglio più fine richiesto dal DPP: distinguere tra scarto pre-industriale e post-consumo, o tracciare da quale tipo di rifiuto proviene il materiale riciclato.

Robustezza e riciclabilità come punteggio (score)

I test fisici di robustezza (resistenza, stabilità dimensionale) sono già una prassi di controllo qualità interno per molte aziende, ma nessuno standard oggi traduce quei risultati in un punteggio comparabile pensato per il DPP. Sarà una metodologia tutta da costruire nell’atto delegato.

Parametri e metodi di calcolo proposti

Parametro Metodo di riferimento proposto Unità Grado di maturità nel settore
Composizione fibre Textile Labelling Regulation (peso secco) % Molto alto (già obbligatorio)
Robustezza (ispezione visiva) ISO 15487 punteggio Medio: test già diffusi, score da costruire
Stabilità dimensionale ISO 3759 % Medio
Peso del prodotto EN ISO 80000-1 kg Alto
Contenuto riciclato ISO 14021:2016 (adattata dall’atto delegato) % w/w Medio — certificazioni esistenti, dettaglio origine da costruire
Sostanze di interesse IUPAC / CAS / EC, soglia REACH (0,1% w/w) % w/w Basso — oggi solo verifica pass/fail
Impronta di carbonio PEFCR Apparel & Footwear kg CO₂e/kg Molto basso: non è una prassi corrente

Quando diventa obbligatorio il DPP abbigliamento tessile

Nell’ambito del regolamento ESPR, che è già in vigore dal 2024, gli obblighi concreti per ogni singolo settore vengono definiti attraversi degli atti delegati specifici.

Per il tessile, l’atto delegato è atteso per l’ultimo trimestre del 2027 (Q4 2027).

Dopo l’adozione dell’atto delegato, il regolamento ESPR prevede tipicamente un periodo transitorio di 18 mesi prima che gli obblighi diventino effettivi.

Questo significa, che il Passaporto Digitale dei prodotti tessili per l’abbigliamento sarà obbligatorio probabilmente da metà 2028/inizio 2029.

Non solo DPP: i requisiti di progettazione sostenibile

Un punto che spesso passa in secondo piano: gli atti delegati ESPR non si limitano a definire il contenuto del DPP. Introducono anche i criteri di ecodesign obbligatori per ciascun prodotto, ad esempio requisiti minimi di durabilità, riparabilità o riciclabilità. Il DPP è lo strumento digitale che rende questi criteri verificabili e tracciabili, non l’unico obbligo in arrivo con l’atto delegato tessile.

Come prepararsi già da oggi

Anche se i requisiti definitivi non sono ancora stati pubblicati, la direzione verso cui stiamo andando è abbastanza chiara, e le aziende possono iniziare a lavorare su alcuni aspetti prioritari. Ad esempio:

  1. Fare una mappatura dei dati già disponibili. È utile mappare le informazioni effettivamente reperibili per modello e per lotto, distinguendo i dati già presenti nei sistemi aziendali da quelli che richiederebbero nuove attività di raccolta o elaborazione.
  2. Rafforzare la raccolta dati presso i fornitori. Lo studio evidenzia in particolare la necessità di informazioni più dettagliate sulle sostanze utilizzate, che vadano oltre il semplice esito di conformità fornito dalle certificazioni.
  3. Valutare il calcolo dell’impronta ambientale di prodotto. Un percorso di Life Cycle Assessment coerente con la metodologia PEF (indicata nello studio del JRC) può aiutare a preparare i dati che, con ogni probabilità, saranno richiesti per il calcolo dell’impronta ambientale nel DPP. Non tutti gli studi LCA o le EPD, infatti, seguono automaticamente questa metodologia.
  4. Definire il livello di tracciabilità realmente necessario. Al momento, il lotto rappresenta il livello minimo proposto. Una tracciabilità del singolo articolo potrebbe essere utile in alcuni casi, ad esempio per prodotti di lusso o servizi strutturati di riparazione, ma non è necessariamente prioritaria per tutte le aziende.
  5. Seguire le prossime fasi del processo normativo: per rimanere aggiornati sugli sviluppi, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter.

Alcune questioni aperte

Lo studio preparatorio del JRC ci aiuta a comprendere diversi punti importanti sulle informazioni che saranno richieste dal DPP Abbigliamento, tuttavia vi sono alcune questioni che rimangono, ad oggi, aperte. Abbiamo raccolto le principali.

Impronta ambientale: quale livello di dettaglio?

Uno dei punti più delicati riguarda a quale livello (modello oppure lotto?) andrà calcolata l’impronta di carbonio e ambientale. In teoria il livello più preciso sarebbe il lotto: l’impronta di un capo dipende da dove e come è stato effettivamente prodotto, e questo può variare tra un lotto e l’altro dello stesso modello.

Ma qui entra in gioco la fattibilità: gli stakeholder consultati per lo studio hanno indicato che calcolare l’impronta lotto per lotto è oggi troppo oneroso, perché richiederebbe dati primari lungo tutta la filiera che semplicemente non sono disponibili in modo affidabile. Per questo la proposta che emerge con più forza dallo studio è calcolare l’impronta a livello di modello.

Nel caso in cui i dati puntuali reali manchino, lo studio JRC prevede tre possibilità: utilizzo di valori di default (i benchmark del metodo PEF), di medie di settore o di categoria, oppure di scenari worst-case.

Il sistema si baserà quindi su un mix di dati reali, dove disponibili, e valori di riferimento standard per colmare i vuoti. Le regole esatte su quando dovrà essere basato su dati puntuali e quanto su dati di default non sono ancora scritte, e occorre attendere l’atto delegato.

Cosa succede se i produttori extra-UE non forniscono i dati richiesti?

Questa è una delle questioni più delicate, e lo studio del JRC riconosce il problema, definendolo apertamente come una “sfida strutturale”.

L’obbligo del DPP Tessili ricade su chi immette il prodotto sul mercato europeo, quindi importatore o produttore europeo; tuttavia, la maggior parte dei dati nasce a monte, presso fornitori extra-UE.

Sul piano delle responsabilità, lo studio propone un meccanismo di responsabilità condivisa. Nel momento in cui venga riscontrato un dato errato, l’importatore risponde nel caso in cui si ritenga che non abbia effettuato una due diligence corretta (ovvero che non abbia verificato adeguatamente le informazioni ricevute). Il fornitore è invece responsabile nel caso in cui abbia fornito dati falsi.

Diverso è il caso in cui il fornitore semplicemente non fornisca il dato. Per l’impronta ambientale, la via di uscita è rappresentata dal calcolo attraverso valori di riferimento standard, ma per altre informazioni, come le sostanze di interesse e l’origine del materiale riciclato, il tema è ancora aperto.

Le classi di prestazione dell’impronta ambientale

L’impronta di carbonio e ambientale prevista dal DPP si baserà molto probabilmente sul metodo PEF (Product Environmental Footprint), lo standard di valutazione del ciclo di vita (LCA) sviluppato dalla Commissione europea, che misura l’impatto ambientale di un prodotto su 16 categorie di impatto.

Per il settore moda esiste già una versione definitiva delle regole di categoria specifiche, la PEFCR Apparel & Footwear, versione 3.1, approvata dalla Commissione europea nel 2025.

Lo studio JRC sul DPP tessile propone di comunicare l’impronta anche attraverso classi di prestazione, pensate un po’ come l’etichetta energetica di un elettrodomestico: invece del numero esatto di kg di CO2 equivalente, il vostro capo potrebbe finire etichettato in una fascia (immaginate qualcosa come “classe B” o “classe D”). È un’idea intuitiva per il consumatore, ma il come esattamente funzionerà non è ancora definito: quante classi ci saranno, dove cadranno le soglie, chi le stabilirà. Lo studio stesso lo lascia esplicitamente aperto, segnalando solo che le classi dovranno tenere conto di costi e oneri amministrativi per le aziende.

Alcuni miti da sfatare

“Dovremo tracciare ogni singolo capo, uno per uno.” Falso, almeno per ora. Il livello minimo di granularità proposto dallo studio è il lotto di produzione, non il singolo articolo. Come si legge nel report: “la proposta è di richiedere identificativi di lotto come requisito minimo, da popolare con informazioni di lotto o di modello a seconda del livello di granularità assegnato a ciascun dato.” Il tracciamento a livello di singolo articolo resta facoltativo.

“Il passaporto tessile sarà obbligatorio dal 2027.” Non esattamente: il 2027 è la data attesa per la pubblicazione dell’atto delegato, non per l’entrata in vigore dell’obbligo. Segue tipicamente un periodo transitorio, nella prassi degli atti ESPR, generalmente di 18 mesi, prima che le aziende siano effettivamente tenute a fornire il DPP. Il DPP tessili diventerà quindi obbligatorio probabilmente da metà 2028/inizio 2029.

“Ho già un’EPD per i miei capi, quindi per l’impronta ambientale del DPP sono a posto.” Non necessariamente. L’EPD segue lo standard ISO 14025 e le regole di categoria di prodotto (PCR) definite dai singoli program operator, mentre il DPP tessile si baserà con ogni probabilità sulla PEFCR Apparel & Footwear — un metodo con regole proprie (categorie di impatto, database, criteri di allocazione) non sempre coincidenti con quelle di una PCR generica. Avere già un’EPD è un ottimo punto di partenza in termini di competenze e processi, ma non garantisce automaticamente la compatibilità metodologica con quanto richiesto dal futuro DPP.

Come possiamo supportarvi

I nostri consulenti possono affiancare le aziende tessili nella preparazione al Passaporto Digitale di Prodotto, intervenendo sugli aspetti che richiedono più lavoro organizzativo, tecnico e informativo.

Il supporto può comprendere:

  • la mappatura dei dati già disponibili rispetto ai requisiti proposti, per individuare le informazioni mancanti e definire le priorità di intervento;
  • il calcolo dell’impronta di carbonio e dell’impronta ambientale di prodotto, con metodologie coerenti con l’impostazione PEF indicata dallo studio JRC;
  • l’utilizzo di un tool LCA dedicato, pensato per gestire più prodotti e scenari, aggiornare progressivamente i risultati e sostituire i dati di default con informazioni specifiche provenienti dall’azienda e dai fornitori;
  • una piattaforma sviluppata da Ollum per raccogliere, organizzare e gestire in modo strutturato i dati destinati al Passaporto Digitale di Prodotto.

La piattaforma dispone già di un’architettura funzionale per la gestione delle principali categorie di informazioni previste dal DPP. La stiamo aggiornando in modo continuo sulla base degli sviluppi tecnici e normativi, così da poter integrare i requisiti definitivi quando sarà pubblicato l’atto delegato.

L’obiettivo è permettere alle aziende di iniziare a costruire fin da ora una base dati ordinata e riutilizzabile, evitando di dover ripartire da zero quando gli obblighi entreranno in vigore.

Fonti:

Study on DPP content for textile apparel products under ESPR (13 maggio 2026)

Nuovo portale europeo sul DPP – sezione “Textile Apparel”

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