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Cos’è il nuovo Regolamento Imballaggi UE (PPWR)?

Il PPWR cambia le regole europee sugli imballaggi. Dal 12 agosto 2026 iniziano i primi obblighi per le imprese. Scopri come prepararti in questo articolo.

Di Lucio Zagonel |    Ultimo aggiornamento: Agosto 10, 2026    |   Normative, Economia Circolare

  • Lucio Zagonel

    SEO Specialist & Copywriter appassionato di natura e sostenibilità.

PUNTI CHIAVE

Dal 12 agosto 2026 iniziano i primi obblighi PPWR, tra cui requisiti sulle sostanze, Dichiarazione di Conformità, documentazione tecnica e registrazione EPR

Tra il 2028 e il 2030 entreranno in vigore nuovi requisiti su etichettatura, riciclabilità, contenuto riciclato e riutilizzo degli imballaggi

Le responsabilità cambiano in base al ruolo dell’impresa nella filiera: fabbricanti, importatori, distributori e produttori ai fini EPR hanno obblighi differenti

Cos’è il nuovo Regolamento Imballaggi PPWR

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il nuovo Regolamento Europei sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio.

Il regolamento PPWR ridisegna in modo significativo le regole europee su progettazione, riciclabilità e gestione del fine vita di tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE.

In vigore dall’11 febbraio 2025, l’applicazione concreta del regolamento imballaggi è scaglionata su un orizzonte abbastanza lungo, che arriva fino al 2040.

I primi obblighi del PPWR scattano dal 12 agosto 2026.

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Cos’è il PPWR e perché nasce

Il PPWR nasce all’interno del Circular Economy Action Plan dell’Unione Europea, con l’obiettivo di rendere l’economia europea più sostenibile e circolare. Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904, e abroga la storica Direttiva 94/62/CE, che per trent’anni ha disciplinato gli imballaggi in Europa lasciando ampio margine di recepimento ai singoli Stati membri.

Qui sta il cambio di paradigma più importante da comprendere: il PPWR è un regolamento, non una direttiva. Questo significa che si applica direttamente e in modo identico in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.

Obiettivi del nuovo Regolamento Imballaggi PPWR: la roadmap 2028-2040

Il regolamento PPWR fissa un insieme di obiettivi ambiziosi, distribuiti su un arco temporale lungo.

Si tratta degli obiettivi strategici del regolamento, non dei requisiti specifici che scattano dal 12 agosto 2026. Vediamo i principali:

1. Riduzione dei rifiuti di imballaggio

Il regolamento imballaggi PPWR stabilisce obiettivi vincolanti per la riduzione pro capite dei rifiuti da imballaggio:

  • 5% entro il 2030
  • 10% entro il 2035
  • 15% entro il 2040

2. Riciclabilità e contenuto riciclato

Dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili e classificati nelle categorie A, B o C, con l’obiettivo di eliminare la classe C entro il 2038. I criteri tecnici saranno definiti dalla Commissione entro il 2038.

Inoltre, sarà obbligatorio un contenuto minimo di materiale riciclato per tutti gli imballaggi in plastica, secondo queste percentuali minime:

  • 30% per imballaggi in PET a contatto alimentare
  • 10% per altri imballaggi a contatto alimentare
  • 30% per bottiglie monouso per bevande
  • 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica

Dal 2040, queste percentuali saranno aumentate ulteriormente.

3. Riutilizzo

Il nuovo regolamento imballaggi 2025/40 impone criteri minimi di riutilizzo:

  • Imballaggi per bevande (escluse bevande al latte): almeno il 10% del volume deve essere servito in imballaggi riutilizzabili dal 2030, 25% dal 2040
  • Imballaggi per alimenti e bevande d’asporto: almeno il 10% del volume dal 2030, 40% dal 2040
  • Imballaggi per trasporto (incluso e-commerce): almeno il 10% degli imballaggi riutilizzabili dal 2030, 50% dal 2040
  • Imballaggi per vendita multipla (casse, vaschette logistiche): 10% riutilizzabili dal 2030, 40% dal 2040

Dal 2027, inoltre, gli esercizi che offrono cibo e bevande da asporto dovranno accettare contenitori riutilizzabili portati dai clienti.

4. Compostabilità

Alcune tipologie di imballaggio, come cialde di caffè, bustine da tè ed etichette adesive su ortofrutta, dovranno essere obbligatoriamente compostabili entro il 12 febbraio 2028. Inoltre, tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per ridurre peso e volume a parità di funzione.

5. Restrizioni su formati specifici

Dal 2030 saranno vietati alcuni imballaggi in plastica monouso: pellicole per il raggruppamento di lattine e bottiglie, contenitori monoporzione per il settore HoReCa, confezioni per ortofrutta sotto 1,5 kg (con alcune eccezioni).

6. Sistemi di deposito cauzionale (DRS)

Il regolamento prevede l’introduzione di sistemi di cauzione per la restituzione di bottiglie e lattine, sul modello di quanto già attivo ad esempio in Germania e Paesi Bassi. Le tempistiche esatte di adozione a livello nazionale sono ancora da definire.

7. Etichettatura armonizzata

Il regolamento imballaggi introduce un sistema di etichettatura armonizzata a livello europeo per gli imballaggi. L’idea è quella di utilizzare simboli grafici comuni per aiutare le persone ad effettuare la raccolta differenziata in modo corretto. Gli imballaggi riutilizzabili avranno un’etichetta specifica.

Quali imprese sono soggette agli obblighi del PPWR (e quali no)

Uno degli equivoci più comuni sul PPWR è pensare che riguardi solo “chi produce imballaggi”. In realtà il regolamento individua diverse figure lungo la filiera, ciascuna con obblighi specifici.  Capire quale ruolo si ricopre è il primo passo per capire cosa fare dal 12 agosto 2026.

  • Fabbricante: chi progetta o fa fabbricare l’imballaggio apponendovi il proprio nome o marchio, oppure chi lo fabbrica materialmente. È il soggetto che porta la responsabilità legale principale: valutazione di conformità, documentazione tecnica, Dichiarazione di Conformità (art. 15).
  • Fornitore: chi fornisce materialmente imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante, con l’obbligo di trasmettergli tutte le informazioni tecniche necessarie a dimostrarne la conformità.
  • Importatore: soggetto stabilito nell’UE che immette sul mercato UE un imballaggio (o un prodotto imballato) originario di un Paese terzo. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, deve verificare che il fabbricante abbia effettivamente redatto la DoC e la documentazione tecnica, e conservarne copia da mettere a disposizione delle autorità di vigilanza.
  • Distributore: chiunque, diverso da fabbricante o importatore, metta un imballaggio a disposizione sul mercato nella catena di fornitura: grossisti, rivenditori, e-commerce. Il suo obbligo specifico (art. 19, punto 3) è garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità dell’imballaggio già dichiarata dal fabbricante.
  • Operatore economico: termine ombrello che raggruppa tutte le figure precedenti.
  • Produttore (ai fini EPR): chi immette per primo un imballaggio sul mercato di uno specifico Stato membro: può coincidere con il fabbricante, l’importatore o il distributore secondo il caso concreto. È il soggetto responsabile della registrazione EPR e del finanziamento della gestione dei rifiuti in quello Stato.

Importatori e distributori possono essere considerati fabbricanti a tutti gli effetti se immettono l’imballaggio con il proprio nome o marchio, oppure se lo modificano in un modo che incide sulla sua conformità (art. 21). Chi acquista imballaggi “neutri” e li marchia con il proprio brand assume quindi automaticamente gli obblighi del fabbricante, anche se non lo fabbrica materialmente.

Esenzione di alcune microimprese

Esiste un’esenzione per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni), se il fornitore è stabilito nello stesso Stato membro: in questo caso l’obbligo torna in capo al fornitore, non alla microimpresa.

Cosa cambia dal 12 agosto 2026 per le imprese

Arriviamo finalmente al cuore di questa guida: cosa cambia concretamente per le imprese dal 12 agosto 2026, data in cui entrano in applicazione il regolamento PPWR. In particolare, diventano applicabili quattro obblighi:

1. Restrizioni sulle sostanze pericolose

Il PPWR impone tre livelli distinti di obbligo sulle sostanze:

  • Obbligo generale di minimizzazione (art. 5, punto 1): tutti gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze “che destano preoccupazione”, un principio generale applicabile a tutti gli imballaggi, senza soglie numeriche specifiche.
  • Metalli pesanti (art. 5, punto 4): la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo VI non deve superare 100 mg/kg, in ogni componente dell’imballaggio (inclusi inchiostri, rivestimenti e adesivi). Questo limite numerico si applica anch’esso a tutti gli imballaggi, senza distinzione di contatto alimentare.
  • PFAS (art. 5, punto 5): divieto specifico per gli imballaggi a contatto con alimenti, con soglie precise: 25 ppb per singola sostanza PFAS, 250 ppb per la somma di tutti i PFAS, 50 ppm se si includono anche i PFAS polimerici. La Commissione riesaminerà questi limiti fino al 2033, con possibilità di rafforzarli.

2. Dichiarazione di Conformità (DoC)

Dal 12 agosto 2026 è obbligatorio redigere la Dichiarazione di Conformità PPWR (DoC) per ogni imballaggio immesso in UE, non solo da quelli a contatto con alimenti.

La DoC riflette i requisiti applicabili, quindi dal 12 agosto solamente quelli solle sostanze pericolose (art. 5) e, se pertinente, sugli imballaggi riutilizzabili (art. 11). Mano a mano che la Commissione pubblicherà gli atti delegati sugli altri requisiti (etichettatura, contenuto di riciclato, riciclabilità), le imprese dovranno aggiornare la DoC.

Sul piano documentale, il PPWR distingue due allegati con funzioni diverse:

  • Allegato VII: definisce la documentazione tecnica che il fabbricante deve predisporre e conservare per dimostrare la conformità — dati, prove, test e dichiarazioni raccolte anche dai propri fornitori. È la base probatoria su cui si fonda la DoC.
  • Allegato VIII: definisce lo schema secondo cui va redatta la Dichiarazione di Conformità stessa.

3. Documentazione tecnica

Va predisposto e conservato un fascicolo di documentazione tecnica (secondo l’Allegato VII del regolamento), che dimostri la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili. Per gli imballaggi monouso, questo documento deve essere conservato per 5 anni, mentre per gli imballaggi riutilizzabili per 10 anni.

4. Registrazione EPR (Responsabilità Estesa del Produttore)

Il PPWR armonizza a livello europeo i principi della Responsabilità Estesa del Produttore, ma gli adempimenti restano nazionali: non esiste un portale unico UE per la registrazione EPR. In Italia, le imprese devono registrarsi al CONAI.

Obblighi futuri imminenti del PPWR (2027-2030)

La data del 12 agosto 2026 è la prima di una lunga serie di scadenze operative che il regolamento PPWR introdurrà. Abbiamo raccolto le più rilevanti da tenere d’occhio nei prossimi anni:

  • 2027: obbligo per gli esercizi che offrono cibo e bevande da asporto di accettare contenitori riutilizzabili portati dai clienti
  • 12 febbraio 2028: obbligo di compostabilità per cialde caffè, bustine da tè, etichette adesive su ortofrutta
  • 12 agosto 2028 (o 2 anni dopo la pubblicazione degli atti di esecuzione, se successiva al 12 agosto 2026): diventa obbligatoria l’etichettatura armonizzata UE
  • 1° gennaio 2030: classificazione di riciclabilità A/B/C, contenuto minimo di materiale riciclato, restrizioni su alcuni formati monouso, quote minime di riutilizzo, limite del 50% di spazio vuoto negli imballaggi

PPWR e Green Claims: cosa cambia per i claim ambientali sugli imballaggi

Il PPWR interagisce direttamente con il tema delle dichiarazioni ambientali (green claims) sugli imballaggi. La direttiva Empowering Consumers (EmpCo), applicabile dal 27 settembre 2026, vieta le dichiarazioni ambientali generiche, non dimostrate o fuorvianti — incluse quelle riportate su imballaggi (“eco”, “biodegradabile”, “a basso impatto” senza evidenza scientifica).

Questo significa che le aziende dovranno gestire in parallelo due fronti: la conformità tecnica richiesta dal PPWR (sostanze, DoC, documentazione, EPR) e la correttezza delle eventuali dichiarazioni ambientali comunicate sull’imballaggio stesso, che devono essere supportate da evidenze verificabili per non incorrere nelle sanzioni previste dalla direttiva EmpCo.

Sanzioni previste dal PPWR

Il PPWR prevede conseguenze concrete per chi non si adegua, e sono conseguenze che l’Italia sta ancora finalizzando a livello nazionale. L’art. 14 della Legge 17 marzo 2026, n. 36 delega infatti il Governo italiano ad adeguare la normativa nazionale al PPWR. Il quadro sanzionatorio definitivo per l’Italia non è ancora del tutto stabilizzato, ma le linee generali sono già chiare dal testo del regolamento e dalle prime indicazioni disponibili:

  • Sanzioni pecuniarie: da alcune migliaia a diverse centinaia di migliaia di euro, in base alla gravità della violazione (alcune fonti di settore citano un tetto indicativo di 200.000€ per i casi più gravi)
  • Divieto di vendita: le autorità di vigilanza del mercato possono bloccare la commercializzazione di imballaggi non conformi
  • Richiamo del prodotto: con i relativi costi di ritiro, sostituzione e smaltimento a carico dell’impresa
  • Responsabilità penale: possibile nei casi più gravi, in particolare per dichiarazioni di conformità false o intenzionalmente fuorvianti
  • Sospensione da marketplace: per chi vende tramite piattaforme online, la non conformità può comportare la rimozione delle inserzioni

Le sanzioni si aggravano in caso di violazioni ripetute o di inadempienza consapevole. Un aspetto pratico da considerare fin da ora: le scorte già prodotte prima del 12 agosto 2026 e già presenti in magazzino possono generalmente continuare a essere vendute. Lobbligo di conformità riguarda gli imballaggi che entrano nel mercato UE dopo quella data (nuove produzioni, nuovi ordini, nuove spedizioni), non lo stock preesistente.

La Plastic Tax e il Nuovo Regolamento Imballaggi

Alcuni si saranno sicuramente chiesti: nel nuovo regolamento imballaggi ci sono novità in merito alla Plastic Tax?

La risposta è no. Infatti, la Plastic Tax, sebbene si inserisca anch’essa tra le misure volte a ridurre l’impatto ambientale della plastica, è una misura separata e complementare.

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, la Plastic Tax prevede un pagamento di 0,45 euro per ogni chilogrammo di plastica sui MACSI (manufatti in plastica a singolo impiego: bottiglie, vaschette alimentari, contenitori in tetrapak, imballaggi in polistirolo, buste in plastica, film estensibili).

La sua entrata in vigore è stata rinviata per l’ottava volta: la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha fissato la nuova data al 1° gennaio 2027. Saranno tenuti al pagamento, salvo ulteriori modifiche normative, i produttori di MACSI in Italia, gli importatori da Paesi UE ed extra-UE, e i consumatori.

PPWR e Plastic Tax condividono l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica monouso, ma restano due strumenti normativi indipendenti, con logiche e scadenze proprie.

Come possiamo supportarti

Il Regolamento Imballaggi PPWR introduce nuovi requisiti in materia di riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura e progettazione degli imballaggi. Ollum supporta le aziende attraverso una gap analysis per valutare il livello di conformità rispetto ai nuovi obblighi, la definizione di strategie di adeguamento tecnico e organizzativo e la predisposizione della Dichiarazione di Conformità e della documentazione richiesta dal regolamento.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo Regolamento Imballaggi (PPWR)?

Il Regolamento Imballaggi PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma la sua applicazione effettiva partirà il 12 agosto 2026, data da cui molte disposizioni saranno vincolanti per imprese e produttori.

Se produco imballaggi non a contatto con alimenti, devo comunque fare la DoC?

Sì. Il limite sui metalli pesanti si applica a tutti gli imballaggi, quindi la Dichiarazione di Conformità va predisposta comunque — semplicemente non conterrà i test relativi ai PFAS.

Il 12 agosto 2026 ha un periodo di tolleranza?

No. Essendo un regolamento e non una direttiva, il PPWR si applica direttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri, senza margine di recepimento nazionale né periodi di grazia.

Quando verranno applicati gli obblighi previsti dal regolamento?

Gli obblighi saranno introdotti in modo progressivo:

  • Dal 12 agosto 2026: entrano in vigore i limiti su sostanze pericolose (PFAS) e metalli pesanti.

  • Dal 2027: obbligo per i locali take-away di accettare contenitori riutilizzabili.

  • Dal 2030: obblighi su riciclabilità, contenuto minimo di riciclato, restrizioni su imballaggi monouso e stazioni di ricarica nei punti vendita >400 m².

  • Dal 2040: rafforzamento degli obblighi, aumento delle percentuali di riciclato e di riutilizzo.

Quali sono gli obblighi relativi alle sostanze PFAS?

Dal 12 agosto 2026, tutti gli imballaggi a contatto con alimenti dovranno rispettare limiti severi sui PFAS e altre sostanze pericolose. La Commissione UE monitorerà l’efficacia della norma e potrà rafforzare i limiti fino al 2033.

Quali sono gli obblighi relativi al contenuto di materiale riciclato?

Dal 2030, tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato, secondo la tipologia:

  • 30% per bottiglie monouso in PET per bevande

  • 10% per plastica a contatto con alimenti (non PET)

  • 30% per plastica a contatto con alimenti in PET

  • 35% per altri imballaggi in plastica
    Queste percentuali saliranno ulteriormente dal 2040.

Quali sono gli obblighi per i produttori di imballaggi?

I produttori sono soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e dovranno:

  • Coprirne i costi di raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi immessi sul mercato

  • Garantire la progettazione di imballaggi riciclabili, riutilizzabili o compostabili

  • Rispettare le percentuali di contenuto riciclato

  • Adeguarsi alla nuova etichettatura armonizzata e ai divieti su alcuni formati monouso

  • Monitorare gli aggiornamenti normativi (atti delegati e di esecuzione) in arrivo

Gli obblighi valgono anche per chi utilizza imballaggi, non solo per chi li produce?

Sì. Anche gli utilizzatori di imballaggi (es. aziende alimentari, retailer, e-commerce) dovranno verificare la conformità degli imballaggi scelti, rispettare i divieti sui formati monouso e, in alcuni casi, offrire soluzioni riutilizzabili o sfuse (es. stazioni di ricarica nei negozi).

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