Normative ESG 2026: Guida Completa per Imprese
Dopo un 2025 pieno di incertezze, il 2026 sembra offrire maggiore stabilità normativa. Ecco la guida completa alle normative ESG 2026 che cercavi, con tutte le scadenze, requisiti e novità da tenere sott’occhio.
PUNTI CHIAVE
Dopo la riforma Omnibus, gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità diminuiscono, ma il mercato continua a richiedere dati ESG
La sostenibilità del prodotto è sempre più centrale, con normative come i regolamenti CPR ed Ecodesign
Cambiamenti importanti nell’ambito dell’efficienza energetica, con il recepimento delle nuova direttiva EED
Introduzione: l’evoluzione delle normative europee di sostenibilità nel 2025
Non è facile sintetizzare in una visione d’insieme tutto quello che è successo nel corso del 2025 per quel che riguarda il mondo della sostenibilità aziendale e delle normative europee di sostenibilità.
Una parola che probabilmente riassume in modo abbastanza preciso il sentimento delle imprese impegnate nel percorso di sostenibilità è incertezza.
Un’incertezza derivante da una classe politica europea che, dopo aver investito tempo e denaro nella creazione di un sistema di normative di sostenibilità ambiziose, inizia a fare marcia indietro in modo sempre più insistente. Ecco che arrivano le proroghe, i rinvii, l’eliminazione degli obblighi, le esenzioni… per poi smentire tutto e riaffermarlo il mese dopo, aggiungendo all’incertezza, spesso, un sentimento di sfiducia.
È comprensibile quanto possa essere difficile per le imprese, che hanno anche molte altre preoccupazioni, comprendere tutto questo.
Questa guida alle normative ESG 2026 vuole aiutare le imprese a dare senso a tutti questi cambiamenti, fornendo una visione d’insieme sulle normative ESG, per affacciarsi al nuovo anno con più chiarezza e fiducia, e per recuperare quella certezza che durante lo scorso anno sembrava perduta.
Uno sguardo d’insieme sul 2025: cos’è successo, in sintesi
Uno dei pilastri più importanti della prima legislatura Von Der Leyen (2019-2024) è stato sicuramente il Green Deal Europeo.
Esso ha fissato obiettivi importanti, come la riduzione del 55% delle emissioni al 2030 e il raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2050 (obiettivo Net Zero). Oltre a ciò, si pone obiettivi sull’aumento delle energie rinnovabili, sulla circolarità dei materiali, sul rinnovamento del patrimonio edilizio, sulla riduzione dell’uso di pesticidi e antibiotici negli allevamenti, e molto altro.
In generale, l’Unione Europea si è sempre posizionata a favore degli obiettivi dell’Agenda 2030, con una continuità che ha sempre resistito ai vari cambiamenti negli equilibri politici. Tuttavia, con la nuova legislatura, iniziata nel giugno 2024, sono emerse alcune incongruenze rispetto ai principi guida legati alla sostenibilità, di cui generalmente l’UE si è sempre fatta portavoce.
Le incongruenze con il Green Deal
Una di queste contraddizioni è, ad esempio, il fatto che il piano ReArm Europe, che mobiliterà 800 miliardi di euro in spese militari, non è stato accompagnato da una valutazione di quanto esso impatterà il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Infatti, per raggiungerli, occorrono moltissime risorse, e il fatto che una grossa fetta viene ora destinata alla difesa avrà chiaramente delle conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonostante la Commissione Europea faccia finta di niente.
La realtà è che probabilmente l’Europa non raggiungerà gli obiettivi dell’Agenda 2030, almeno non nel modo previsto. Su 19 Sustainable Developments Goals (SDG), 10 sono ad oggi considerati raggiungibili, 7 non raggiungibili, e 2 di dubbia raggiungibilità.
Un secondo esempio è l’ampiamente dibattuto pacchetto di semplificazione Omnibus, approvato nella sua versione definitiva il 16 dicembre 2025, che esclude il 90% delle imprese dall’obbligo di rendicontazione di sostenibilità (direttiva CSRD), e alleggerisce notevolmente gli obblighi di due diligence previsti dalla direttiva CSDDD, così come il suo perimetro di applicazione (solo per imprese molto grandi, con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di fatturato netto).
Si potrebbe sostenere che obblighi e requisiti previsti dalle normative nella loro versione iniziale fossero troppo onerosi, soprattutto per le PMI, e che una semplificazione fosse necessaria a garantire la competitività delle imprese europee. Tuttavia, le modifiche apportate svuotano quasi completamente le direttive originarie, ottenendo una deregolamentazione eccessiva.
Trump e il Green Deal Europeo
Molti dei cambiamenti sopra descritti non sono nati dal nulla, ma sono legati anche alla nuova amministrazione americana.
La rielezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump ha ridefinito molte delle dinamiche nei rapporti transatlantici, con evidenti ripercussioni anche in Europa.
In particolare, l’utilizzo di tattiche di ricatto come minacce di dazi sulle importazioni, ritiro del sostegno alla NATO e altro, ha messo l’Europa in una posizione difficile, costringendola a rivedere alcune delle sue normative di sostenibilità.
La contrarietà dell’attuale amministrazione americana nei confronti dell’ESG ha spinto l’Europa, ad esempio, a posticipare il regolamento contro la deforestazione EUDR e ad ammorbidire il regolamento CBAM.
In una lettera inviata a Mark Zuckerberg da 16 Procuratori Generali americani, emerge chiaramente il sentiment dell’attuale politica americana nei confronti delle normative europee di sostenibilità. In essa, viene chiesto a Meta di rifiutare le imposizioni derivanti dalle direttive CSRD e CSDDD, definite come antiamericane, corrosive, e generate dalle “Elites europee”:

I trend della sostenibilità nel 2026
Dopo un 2025 pieno di incertezze, l’approvazione delle riforme Omnibus, pur svuotando alcune normative di sostenibilità, consente di affacciarsi al 2026 con maggiore chiarezza. Con l’approvazione definitiva del pacchetto Omnibus I lo scorso 16 dicembre, si delinea un quadro più stabile almeno per quanto riguarda la rendicontazione e la due diligence di sostenibilità.
Tuttavia, la sostenibilità non viene abbandonata: cambia il modo in cui incide sulle imprese e i canali attraverso cui si manifesta.
Meno compliance, ma più richiesta di dati ESG da parte del mercato, soprattutto da parte di banche, investitori e partner commerciali.
Meno compliance, ma più richiesta di dati ESG
La riduzione degli obblighi introdotta dalle recenti revisioni delle normative sulla sostenibilità è stata controbilanciata da una richiesta sempre più forte di informazioni ESG da parte del sistema bancario.
La stessa BCE ha espresso preoccupazione rispetto a un’eccessiva riduzione del perimetro della CSRD, poiché questo rischia di diminuire la disponibilità di informazioni ESG solide e comparabili, fondamentali per valutare l’esposizione delle imprese ai rischi ambientali e climatici e, di conseguenza, il rischio di credito.
La pubblicazione da parte dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) delle Linee Guida definitive sulla gestione dei rischi ESG conferma questa tendenza, obbligando le banche europee a integrare in modo strutturato i rischi climatici e di sostenibilità nelle strategie, nei sistemi di gestione del rischio e nei processi decisionali. Tali linee guida si applicheranno dall’11 gennaio 2026 per la maggior parte degli enti bancari.
A questo si aggiunge l’annunciata introduzione del “fattore clima” da parte della BCE, pensato per gestire i rischi di transizione climatica nel quadro della politica monetaria. Questo meccanismo potrà incidere sul calcolo dei collaterali, attraverso un aggiustamento del valore di alcuni asset in funzione della loro esposizione ai rischi climatici, con effetti a cascata sull’intero sistema creditizio.
In sintesi, nel 2026 assisteremo da un lato a un alleggerimento degli obblighi formali di compliance, ma dall’altro a un ruolo sempre più centrale delle banche nella richiesta di dati ESG affidabili e verificabili alle imprese, anche a quelle non direttamente soggette alla CSRD.
Il risultato è chiaro: le imprese devono aspettarsi un aumento delle richieste di informazioni ESG da parte delle banche, ad esempio tramite questionari ESG, richieste su emissioni di gas serra, analisi dei rischi climatici e piani di gestione. Essere pronti a fornire dati strutturati e credibili diventerà quindi sempre più strategico per accedere al credito e ottenere condizioni finanziarie più favorevoli.
Dal reporting aziendale alla sostenibilità dei prodotti
Se la rendicontazione di sostenibilità viene in parte deregolamentata, l’attenzione normativa si sposta sempre più sulla sostenibilità dei prodotti. Nel 2026 entrano infatti in gioco nuovi macro filoni regolatori, come il regolamento Ecodesign, con il suo Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), e il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), che modifica in modo significativo le regole per i materiali edili.
Queste normative segnano un cambio di approccio: meno focus sul “racconto” della sostenibilità aziendale e più attenzione a dati ambientali verificabili sui prodotti immessi sul mercato, lungo tutto il loro ciclo di vita.
Altri temi centrali: edilizia sostenibile ed efficienza energetica
Un altro ambito in cui la sostenibilità continuerà ad avere un impatto rilevante è quello dell’edilizia sostenibile e dell’energia. Oltre al CPR, il 2026 sarà caratterizzato dal recepimento della direttiva “Case Green” (EPBD IV), da completare entro il 29 maggio 2026, che riformerà in modo significativo i requisiti di sostenibilità del settore edilizio nei prossimi anni. L’Italia è in forte ritardo nel recepimento.
A questo si affiancano la nuova direttiva sull’efficienza energetica (EED), che modifica gli obblighi di diagnosi energetica per le imprese, e l’entrata in vigore dei CAM Edilizia 2025, che rafforzano il ruolo della progettazione e dell’approccio di ciclo di vita negli appalti pubblici.
Insomma, se da un lato assistiamo a una deregolamentazione della normativa sulla rendicontazione di sostenibilità, che rimuove l’obbligo di bilancio di sostenibilità per migliaia di imprese europee, dall’altro emergono numerose novità che incidono in modo diverso a seconda del settore di appartenenza.
Ma quali sono, in concreto, le principali normative europee in chiave sostenibilità da tenere sotto controllo nel 2026? In questa guida le riassumiamo con scadenze e implicazioni pratiche.
Normative ESG 2026: scadenze e novità da tenere d’occhio
Nel 2026 diventa ancora più importante conoscere le normative europee sulla sostenibilità che impattano davvero le imprese. Vediamo ora un elenco delle principali scadenze del 2026 previste dalle normative di sostenibilità, e dell’entrata in vigore o in applicazione di nuove normative o regolamenti.
- 16 dicembre 2025: approvata la versione definitiva del pacchetto di semplificazione Omnibus, che apporta significative modifiche alle direttive di rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e sui doveri di diligenza in materia di sostenibilità (CSDDD)
- 1° gennaio 2026: inizia la fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che introduce l’obbligo di ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato“ e di acquisto di certificati CBAM per compensare le emissioni incorporate nei prodotti importati (in vendita dal 2027). La presentazione della domanda per diventare dichiarante CBAM autorizzato va fatta entro il 31 marzo 2026.
- 8 gennaio 2026: inizia l’applicazione effettiva del nuovo regolamento per i prodotti da costruzione (CPR), che introduce obblighi di sostenibilità per i materiali edili (carbon footprint, LCA, requisiti di circolarità), e il Passaporto Digitale di Prodotto
- 2 febbraio 2026: entrano in vigore i nuovi CAM Edilizia 2025, che sostituiscono il precedente decreto del 2022.
- 2026: è atteso il recepimento della nuova direttiva sull’efficienza energetica (EED – 2023/1791), che doveva avvenire entro l’11 ottobre 2025. Essa introdurrà nuovi obblighi di diagnosi energetica e adozione di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001) per le imprese
- Aprile 2026: pubblicazione della nuova ISO 14001:2026, che aggiorna i requisiti dei sistemi di gestione ambientale, attualizzandoli alle nuove sfide globali
- 2026: pubblicazione del nuovo Corporate Net Zero Standard 2.0 della Science Based Targets initiative, lo standard di riferimento per i piani di decarbonizzazione aziendali fondati sulla scienza climatica
- 30 aprile 2026: termine per una revisione del regolamento EUDR da parte della Commissione: la proposta è stata pubblicata, e vengono mantenute le scadenze del 30 dicembre 2026 e 30 giugno 2027
- 29 maggio 2026: termine per il recepimento della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD IV – 2024/1275), che cambierà in modo molto significativo le regole del settore edilizio dei prossimi anni.
- 2 luglio 2026: inizio dell’applicazione del regolamento sui rating ESG (2024/3005), secondo cui tutti i fornitori di rating ESG in UE saranno sottoposti alla sorveglianza di ESMA; sarà obbligatorio rendere trasparenti metodologie, fonti dei dati e criteri di valutazione degli aspetti ESG
- 26 luglio 2026: data entro la quale la Commissione Europea deve pubblicare le linee guida riguardo la due diligence di sostenibilità per le batterie. Gli obblighi di due diligence per le batterie sono posticipati al 18 agosto 2027
- 27 settembre 2026: inizio dell’applicazione della direttiva ECGT 2024/825 che vieta le asserzioni di sostenibilità vaghe e ingannevoli (non è la direttiva Green Claims, che è stata ritirata durante l’estate 2025)
- 1° ottobre 2026: a partire da questa data, le dichiarazioni EPD pubblicate su EPDItaly dovranno essere conformi al nuovo regolamento 7.1. Fino ad allora vige un periodo di transizione, in cui si può scegliere se seguire il regolamento Rev.6 oppure il nuovo Rev7.1
- 30 dicembre 2026: nuova data entro cui le imprese grandi e medie che importano prodotti EUDR devono adeguarsi ai requisiti di due diligence previsti dal regolamento contro la deforestazione (EUDR).
Obbligo bilancio di sostenibilità 2026-2027
La riforma della CSRD conclusa con l’approvazione del pacchetto Omnibus I riduce drasticamente il numero di imprese soggette all’obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità 2026-2027. In questa nuova CSRD semplificata, l’obbligo di bilancio di sostenibilità si applica alle imprese che superano entrambe le seguenti soglie:
- Più di 1.000 dipendenti medi
- Più di 450 milioni di fatturato netto
L’obbligo di bilancio di sostenibilità secondo questo nuovo perimetro di applicazione si applica dal 1° gennaio 2027, con pubblicazione nel 2028 su FY2027. Queste imprese dovranno redigere il rapporto di sostenibilità seguendo i nuovi standard ESRS semplificati.
Cosa succede alle aziende già soggette a CSRD nel 2024?
Esiste un primo gruppo di imprese che ha già pubblicato il primo bilancio di sostenibilità secondo la direttiva CSRD, ovvero le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti (la cosiddetta “Wave 1”).
Queste imprese hanno continuato a rendicontare nel corso del 2025, come previsto dal provvedimento stop-the-clock.
Molte delle imprese della Wave 1 non superano le soglie previste dalla nuova CSRD, e quindi usciranno dal suo perimetro di applicazione. Cosa succede a queste imprese?
Vengono introdotte due regole: a livello europeo, le imprese della Wave 1 che non superano le nuove soglie della CSRD (1.000 dipendenti e 450 milioni), rimangono obbligate a rendicontare fino all’anno finanziario 2026 compreso (pubblicazione 2027). A livello nazionale, gli Stati membri possono decidere di esentare le imprese della Wave 1 dalla rendicontazione ESG già a partire dall’anno finanziario 2025.
Leggi anche: Bilancio di sostenibilità obbligatorio: chi è soggetto?
Nuovi ESRS 2026 semplificati
Il 4 dicembre 2025 EFRAG, l’ente che si occupa di realizzare gli standard di rendicontazione, ha consegnato alla Commissione Europea la nuova versione dello standard ESRS.
Rispetto alla prima versione, i nuovi ESRS riducono il numero di informazioni ESG richieste alle aziende di circa il 60-65%. Tra le misure adottate vi è una maggiore flessibilità per quanto riguarda i dati della catena di fornitura, con la possibilità di effettuare delle stime quando i dati diretti non sono disponibili, e una maggiore proporzionalità, pensata per rendere gli standard meno onerosi per le imprese, evitando obblighi eccessivi per aziende di dimensioni minori.
La responsabilità passa ora alla Commissione Europea, che analizzerà nel dettaglio la nuova versione degli ESRS, valutandone la coerenza con la CSRD. Se accettati, verranno adottati formalmente con un atto delegato.
Possibile estensione dello scope, ma in futuro
Nonostante la riduzione drastica dello scope della CSRD, nel testo finale di Omnibus I è stata introdotta una clausola che apre la possibilità di un eventuale ampliamento futuro.
In pratica, la Commissione dovrà valutare se questo scope ridotto limiti troppo la disponibilità di dati ESG necessari per raggiungere gli obiettivi del Green Deal.
Si parla di una “eventuale estensione futura dello scope”, e dell’introduzione di un “regime di rendicontazione semplificato”. Tuttavia, parliamo di un futuro non prossimo: questa prima review dovrà avvenire, infatti, nel 2031 (quindi durante la prossima legislatura).
CBAM 2026: inizia la fase definitiva
A partire dal 1° gennaio 2026, inizia la fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), ovvero il sistema di monitoraggio e tassazione del carbonio incorporato nelle merci importate in Europa da paesi extra-UE.
Il CBAM si applica solamente ad imprese che importano più di 50 tonnellate nette di merci elencate nell’Allegato I del regolamento, come ad esempio: cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.
Le principali novità della fase definitiva sono:
- Importatori e rappresentanti doganali devono ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato“ (presentazione della domanda entro il 31 marzo 2026)
- La dichiarazione CBAM diventa annuale e non più trimestrale, e la prima dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027, riferita alle importazioni del 2026
- La vera novità è che gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM corrispondenti alle tonnellate di CO2 incorporate nelle merci importate. Il prezzo si baserà sulle quote ETS, e sono previsti degli sconti per chi ha già pagato un prezzo sul carbonio nel paese di produzione delle merci
In conclusione, il CBAM non è più solo quantificazione delle emissioni e rendicontazione, ma comincia a prendere forma il meccanismo di tassazione del carbonio vero e proprio, fondato sull’acquisto dei certificati CBAM.
Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR): inizio applicazione
A partire dall’8 gennaio 2026 molte delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento prodotti da costruzione (CPR – 2024/3110) entrano in applicazione concreta.
L’intero sistema tecnico-normativo entrerà in applicazione gradualmente, con la pubblicazione delle norme armonizzate (hEN) per ogni categoria di prodotto soggetta al regolamento. Tuttavia, con l’8 gennaio 2026, molte delle misure generali diventano obbligatorie, in particolare le seguenti:
- Parte la fase di implementazione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) per i prodotti da costruzione, che dovrà contenere informazioni LCA sugli impatti ambientali dei prodotti
- Diventano applicabili i nuovi obblighi di conformità sulla documentazione tecnica, la marcatura CE, oltre a maggiori obblighi di tracciabilità lungo la supply chain
- Inizia la revisione e sostituzione delle norme armonizzate (hEN), importanti da tenere sotto controllo per le imprese di questo settore
- La Dichiarazione di Prestazione (DoP) deve essere realizzata in formato digitale
- Viene rafforzato il sistema europeo di sorveglianza sul mercato, con maggiori controlli, verifiche documentali più approfondite e sanzioni più severe
Le informazioni ambientali relative al ciclo di vita del prodotto andranno incluse nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) in modo graduale. In particolare, vengono fissate tre scadenze generali:
- Dall’8 gennaio 2026 andranno inseriti nella DoP gli indicatori relativi al cambiamento climatico, ovvero la carbon footprint di prodotto (lettera da a) a d) dell’Allegato II)
- Dal 9 gennaio 2030 saranno resi obbligatori ulteriori indicatori ambientali (ad esempio ozono, acidificazione, eutrofizzazione e simili), lettere da e) a m) dell’Allegato II
- Dal 9 gennaio 2032 si aggiungeranno infine gli indicatori più avanzati (es. particolato, radiazioni ionizzanti, tossicità) nella DoP, lettere da n) a s) dell’Allegato II
È importante precisare che queste scadenze, sebbene previste dal regolamento, diventano effettivamente applicabili solo in seguito alla pubblicazione delle norme armonizzate di prodotto (hEN) o specifiche tecniche da parte della Commissione.
È quindi fondamentale per le imprese del settore dei materiali da costruzione tenere sotto controllo la pubblicazione delle norme armonizzate. Per rimanere aggiornati, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter.
Entrano in vigore i nuovi CAM Edilizia 2025
Il 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, che entreranno in vigore dal 2 febbraio 2026 e diventeranno obbligatori negli appalti pubblici.
Il ruolo centrale della progettazione
Il cambiamento più significativo rispetto ai CAM 2022 riguarda il ruolo del progettista. Nel CAM 2025 la progettazione è il momento chiave in cui vengono definite le prestazioni ambientali dell’opera, e la Relazione di sostenibilità diventa lo strumento principale per dimostrare la coerenza del progetto con gli obiettivi ambientali. Il progettista non è più chiamato solo a verificare il rispetto dei CAM, ma a motivare le scelte progettuali secondo una logica di ciclo di vita, anche tramite studi LCA e LCC in forma semplificata, quando richiesto.
Rafforzamento dell’approccio LCA e dialogo con le politiche UE
A livello generale, il CAM 2025 rafforza l’approccio life cycle nella valutazione dell’edificio nel suo complesso. Questo non si traduce in nuovi obblighi di LCA sui singoli materiali, ma rende i dati ambientali dei prodotti da costruzione sempre più importanti per la valutazione complessiva dell’opera. Questo renderà le dichiarazioni ambientali EPD sempre più strategiche per i prodotti da costruzione.
Viene inoltre valorizzato il principio di durabilità e rafforzato il dialogo con il quadro normativo europeo, con richiami espliciti alla Tassonomia UE, al principio DNSH, al nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione e alla Direttiva EPBD.
Novità sui prodotti da costruzione
La sezione dedicata ai prodotti da costruzione mantiene una forte continuità con il decreto 2022, ma introduce alcune novità rilevanti. In particolare, vengono aggiunti paragrafi dedicati a nuove categorie di prodotto, tra cui:
- tubazioni in gres ceramico
- rubinetteria e sanitari
- impianti tecnologici
- vetrate isolanti
L’estensione del perimetro CAM amplia le opportunità per i produttori di materiali e componenti, chiamati a fornire dati ambientali sempre più strutturati e coerenti con l’approccio di ciclo di vita.
Certificazioni riconosciute e prodotti riciclati
Come già previsto nei CAM precedenti, la conformità ai requisiti può essere dimostrata tramite certificazioni ed etichette ambientali riconosciute, tra cui EPD, ReMade, ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, VinylPlus Product Label, CP DOC 262, UNI PdR 88 e Made Green in Italy. Una novità importante riguarda il riconoscimento dei prodotti realizzati interamente con materiali End of Waste, che possono essere certificati come 100% riciclati.
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Disposizioni transitorie
Il decreto prevede infine un regime transitorio: i CAM Edilizia 2022, come modificati nel 2024, continueranno ad applicarsi a specifiche procedure già avviate, purché i bandi siano pubblicati entro tre mesi dalla validazione del progetto. Una misura pensata per garantire la continuità delle attività delle stazioni appaltanti.
EUDR 2026: mantenute le scadenze previste
Il regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR) è stato rinviato, per la seconda volta, di 12 mesi. Questo significa che le nuove scadenze per adeguarsi sono le seguenti:
- 30 dicembre 2026: scadenza per imprese grandi e medie
- 30 giugno 2027: scadenza per micro e piccole imprese
La Commissione ha pubblicato la propria proposta di revisione entro la scadenza del 30 aprile 2026. L’esito è stato però più limitato del previsto: il testo del regolamento non è stato riaperto, e le modifiche si sono concentrate su aggiustamenti tecnici all’allegato con i prodotti soggetti. Le regole sostanziali rimangono quindi invariate.
Sono state approvate alcune semplificazioni nei requisiti del regolamento. Innanzitutto, l’obbligo di presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza ricadrà solamente sugli operatori a monte, ovvero le imprese che importano per prime i prodotti EUDR in UE. Operatori e commercianti a valle vengono quindi esentati. Inoltre, è stata introdotta una misura a favore dei piccoli produttori europei di commodity EUDR, denominati micro e piccoli operatori primari. Per loro, è prevista una due diligence semplificata una tantum.
Nuovi obblighi di diagnosi energetica e sistema di gestione dell’energia
La nuova direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 2023/1791) introduce importanti novità per le imprese con alti consumi di energia.
Il limite per il recepimento negli Stati membri era stato fissato all’11 ottobre 2025, ma l’Italia accusa un forte ritardo nella trasposizione nel proprio ordinamento, in linea con gran parte dei Paesi europei. Ad oggi il decreto di recepimento non è ancora stato pubblicato, il che genera incertezza sulla scadenza dell’11 ottobre 2026 prevista per la prima diagnosi energetica: le imprese interessate sono invitate a monitorare l’evoluzione normativa con attenzione. La nuova direttiva EED introduce i seguenti obblighi:
- Obbligo di diagnosi energetica per le imprese con consumo superiore ai 10 TJ/anno, considerando tutti i vettori energetici, con obbligo di piano d’azione per l’efficienza energetica basato sui risultati della diagnosi. Prima diagnosi da effettuare entro l’11 ottobre 2026
- Obbligo di adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE – ISO 50001) per le imprese con consumo superiore agli 85 TJ/anno, considerando tutti i vettori energetici, entro l’11 ottobre 2027
Cambia quindi il criterio che stabilisce l’obbligo di diagnosi energetica rispetto al precedente decreto: non contano più i dati anagrafici delle imprese (viene eliminata, infatti, la categoria “Grandi imprese”), ma solamente i consumi energetici.
L’11 ottobre 2026 è il termine entro il quale le imprese che ricadono sotto la nuova direttiva devono svolgere la prima diagnosi energetica. Al contrario, le imprese che già svolgevano la diagnosi energetica in conformità al precedente decreto 102, continuano a farla ogni quattro anni.
Pubblicazione nuova ISO 14001:2026
Ad aprile 2026 è stata pubblicata ufficialmente la nuova norma relativa ai Sistemi di Gestione Ambientale, ovvero la ISO 14001:2026, che aggiorna la precedente versione del 2015.
Non si tratta di una riscrittura totale, ma di un aggiornamento che allinea la norma alle sfide ambientali attuali. Rispetto alla versione precedente, viene rafforzata l’importanza di temi ambientali come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, l’uso sostenibile delle risorse, la circolarità e l’efficienza energetica. Questi temi non erano esclusi nella norma precedente, tuttavia la versione del 2026 li evidenzia in modo più esplicito.
Oltre a ciò, viene rafforzata la prospettiva di ciclo di vita nella definizione dell’ambito del sistema di gestione ambientale. Questo implica una maggiore attenzione alla supply chain e alla selezione dei fornitori. Inoltre, viene rafforzato il ruolo della leadership aziendale, e migliorata l’analisi dei rischi e delle opportunità ambientali, con un maggiore focus sul lungo periodo.
Pubblicazione del nuovo Corporate Net Zero Standard V2.0 di SBTi
La pubblicazione del nuovo Corporate Net-Zero Standard di Science Based Targets initiative (SBTi), nella sua versione 2.0, è attesa nel corso del 2026. Lo standard andrà ad aggiornare e sostituire l’attuale versione 1.2, e a partire dal 1° gennaio 2028 tutte le aziende che definiranno nuovi obiettivi net-zero dovranno farvi riferimento obbligatoriamente.
SBTi ha già anticipato alcune delle principali novità che caratterizzeranno il nuovo standard, con l’obiettivo di renderlo più chiaro, più applicabile nella pratica e più efficace nel guidare la riduzione reale delle emissioni.
Una prima novità riguarda la struttura dello standard, che sarà più differenziata rispetto al passato. La versione 2.0 terrà maggiormente conto delle diverse tipologie di imprese, distinguendo meglio tra grandi aziende, PMI e realtà con filiere molto lunghe o fortemente impattate dallo Scope 3, superando un approccio “uguale per tutti”.
Un secondo cambiamento riguarda il taglio operativo dello standard, che punterà maggiormente su indicazioni pratiche, esempi concreti e istruzioni più chiare su come impostare, monitorare e aggiornare un percorso di decarbonizzazione, riducendo le ambiguità interpretative.
Viene poi rafforzata l’attenzione alle emissioni di Scope 3: le imprese dovranno fornire maggiori dettagli sulle azioni concrete messe in atto lungo la supply chain, come il coinvolgimento dei fornitori o l’introduzione di criteri ambientali negli acquisti.
Un’ulteriore novità riguarda il monitoraggio dei risultati. SBTi intende aumentare la frequenza dei controlli per verificare che le emissioni stiano effettivamente diminuendo nel tempo, rendendo meno sufficiente il solo impegno di lungo periodo.
Per quanto riguarda i carbon credit, viene confermato che non possono essere utilizzati per raggiungere o giustificare lo status di net-zero. Tuttavia, la versione 2.0 chiarisce e struttura meglio il concetto di Beyond Value Chain Mitigation (BVCM): le aziende potranno finanziare progetti di mitigazione climatica al di fuori della propria catena del valore e comunicarli come contributo climatico aggiuntivo, purché separato e distinto dal percorso di riduzione delle proprie emissioni.
In sintesi, il Corporate Net-Zero Standard 2.0 rafforza l’attenzione sulla riduzione reale delle emissioni, aumentando chiarezza, operatività e responsabilità nel percorso verso la neutralità climatica.
Regolamento Ecodesign ESPR e Passaporto Digitale di Prodotto: i primi settori coinvolti
Il regolamento Ecodesign ESPR è una normativa UE molto vasta che stabilisce dei requisiti obbligatori di progettazione ecosostenibile per i prodotti immessi nel mercato europeo. L’obiettivo è introdurre requisiti di circolarità, durabilità, riparabilità ed efficienza energetica per la maggior parte dei prodotti commercializzati in UE.
Oltre ai requisiti veri e propri di progettazione ecosostenibile, il regolamento prevede obblighi di trasparenza ambientale, in particolare in quello che sarà il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP). In esso, i produttori dovranno infatti rendere disponibili informazioni verificabili su prestazioni ambientali, contenuto di riciclato, durabilità e riparabilità.
Il Primo Piano di Lavoro ESPR 2025-2030, ci fornisce alcune indicazioni rispetto alle prime categorie di prodotto coinvolte e alle relative tempistiche:
- Ferro e Acciaio → 2026
- Alluminio → 2027
- Tessuti e abbigliamento → 2027
- Mobili e arredamento → 2028
- Pneumatici → 2027
- Materassi → 2029
Le date indicate si riferiscono al termine di pubblicazione degli atti delegati specifici per categoria di prodotto. Il regolamento ESPR, infatti, da solo non basta, poiché è troppo generale: sono necessarie delle sotto-norme settoriali, gli atti delegati, appunto, per stabilire requisiti di ecodesign specifici.
Passaporto Digitale Prodotti Tessili
Su questo fronte, ad oggi, sono già state pubblicate le prime linee guida di ENEA per il Passaporto Digitale dei Prodotti Tessili. In esse, vengono anticipati alcuni elementi che verranno richiesti dall’atto delegato, in particolare rispetto alle modalità di raccolta dati dalle supply chain.
Terremo monitorata la pubblicazione degli atti delegati veri e propri ESPR per ciascuna categoria di prodotto. Se desiderate essere informati a riguardo, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter.
Recepimento della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (“Case green”, o EPBD IV)
Entro il 29 maggio 2026, l’Italia dovrà trasporre nel proprio ordinamento la direttiva “Case green” sulla prestazione energetica degli edifici, o EPBD IV.
Questa normativa introduce il concetto di “edificio a zero emissioni”, e avvia un percorso ambizioso verso la decarbonizzazione dell’intero parco edilizio europeo. In particolare, fissa due macro obiettivi:
- Dal 2028 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere “edifici a zero emissioni”
- Dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere “edifici a zero emissioni”
Inoltre, viene stabilito che il 16% degli edifici non residenziali dovrà essere restaurato entro il 2030 (quindi scuole, ospedali, uffici ecc.), e il 26% entro il 2033. Viene richiesto che ogni Stato membro rediga una bozza di Piano Nazionale di Ristrutturazione entro il 31 dicembre 2025, che andrà poi finalizzata entro il 31 dicembre 2026. L’Italia non ha rispettato questa scadenza — una situazione non isolata, che si inserisce nel più ampio ritardo italiano nel recepimento delle direttive europee di sostenibilità.
Un’altra novità importante della direttiva EPBD IV è l’introduzione dell’obbligo di calcolare il Global Warming Potential (GWP) riferito al ciclo di vita per tutti i nuovi edifici. Questo avverrà gradualmente, dal 2028 per tutti gli edifici “grandi” (si parla di oltre i 1.000 metri quadrati), e dal 2030 per tutti i nuovi edifici.
Per poter calcolare il GWP dell’edificio, sarà necessario possedere dati solidi e verificabili di materiali edili e componenti: questo, verosimilmente, renderà le certificazioni EPD per i prodotti edili ancora più strategiche (si allinea inoltre ai requisiti del nuovo regolamento CPR, vedi sopra).
Alcuni chiarimenti rispetto alle normative contro il greenwashing
Durante l’estate abbiamo sentito parlare della sospensione della Green Claims Directive: l’Europa ha infatti cancellato il trilogo finale e la direttiva non è stata approvata. Tuttavia, l’Italia ha recepito un’altra direttiva contro il greenwashing, la Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT – Direttiva 2024/825). Spesso online entrambe vengono chiamate “direttive contro i green claims”, generando confusione. In sintesi: la Green Claims Directive è ferma, mentre la ECGT, approvata nel 2024, è stata recentemente recepita anche in Italia.
La direttiva Green Claims originale era molto più ambiziosa rispetto alla ECGT: avrebbe reso obbligatoria la verifica preventiva, da parte di un ente terzo accreditato, di ogni dichiarazione ambientale (“carbon neutral”, “100% riciclato”, ecc.), basandosi su prove LCA standardizzate. La ECGT è invece più leggera: vieta claim vaghi o ingannevoli, introduce obblighi di trasparenza e modifica il Codice del Consumo, ma non crea un sistema europeo unico di verifica dei claim ambientali.
A partire dal 27 settembre 2026, la direttiva ECGT inizierà ad essere applicabile. Da quel momento, le imprese dovranno stare più attente a come comunicano i propri claim ambientali: niente affermazioni vaghe o generiche che potrebbero essere considerate ingannevoli.
Conclusioni e visione d’insieme
Nel complesso, il 2026 segna un cambio di passo: meno obblighi di compliance per molte imprese, dopo la semplificazione Omnibus, ma in aumento la richiesta di informazioni ESG di qualità, soprattutto da parte del sistema bancario e finanziario. Con l’entrata in applicazione delle Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG (11 gennaio 2026), le banche saranno infatti chiamate a integrare i rischi climatici e di sostenibilità in modo strutturato e, di conseguenza, a chiedere alle imprese dati più solidi e verificabili, anche quando queste non ricadono più direttamente nel perimetro CSRD. In questo senso, il 2026 non rappresenta un abbandono della sostenibilità, ma piuttosto uno spostamento dell’asse: dalla compliance intesa come adempimento normativo, verso due canali che incidono in modo molto concreto sulle imprese, ovvero finanza (credito, condizioni, valutazione del rischio) e prodotto (dati, tracciabilità, prestazioni ambientali).
Parallelamente, la traiettoria regolatoria si sposta sempre più dal reporting alla sostenibilità dei prodotti: il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) apre la strada a requisiti ambientali più strutturati e, soprattutto, al Passaporto Digitale di Prodotto; l’ESPR estenderà progressivamente la stessa logica a molte altre categorie (con una prima ondata in cui i tessili sono tra i più osservati, anche per via delle linee guida e del lavoro preparatorio già in corso).
Infine, dopo un 2025 segnato da dibattiti, rinvii e riforme, il trend per il 2026 e oltre sembra quindi quello di una maggiore certezza operativa su alcuni temi regolatori (CSRD/Omnibus, CBAM, EUDR), con requisiti spesso meno stringenti ma più stabili. Obblighi su energia ed efficienza energetica sono invece in crescita, con la direttiva EED che cambia il perimetro di applicazione dell’obbligo di diagnosi energetica per le aziende e introduce l’obbligo di sistema di gestione dell’energia secondo ISO 50001.







