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Regolamento EUDR: aggiornamenti, obblighi semplificati e novità 2026

Scopri cos’è il regolamento EUDR, quali merci sono soggette e cosa cambia per le aziende in seguito agli ultimi aggiornamenti di maggio 2026.

Di Anna Aceto |    Ultimo aggiornamento: Maggio 8, 2026    |    Normative

  • Esperta in reporting ESG e politiche per l'ambiente.

Il 4 maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sul regolamento EUDR: il testo non viene riaperto, confermando così i principali obblighi e scadenze per le aziende. Vengono però fornite ulteriori indicazioni pratiche, e proposte alcune piccole modifiche allo scope.

In questa breve guida, troverai un quadro aggiornato della situazione.

PUNTI CHIAVE

Merci soggette: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno (e relativi derivati) devono essere tracciabili, legali e “deforestation-free”

Scadenze confermate: applicazione dal 30 dicembre 2026 per operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 per operatori micro e piccoli

Sono state introdotte diverse semplificazioni: questo non elimina gli obblighi, ma li cambia a seconda del tipo di operatore

Regolamento EUDR: cos’è e quali sono i suoi obiettivi

Il Regolamento EUDR sulla deforestazione (Regolamento (UE) 2023/1115) è una normativa introdotta nel 2023 con l’obiettivo di garantire che determinate categorie di merci importate nell’UE o esportate dall’UE siano a deforestazione zero (deforestation-free).

In pratica, tali merci non devono aver causato deforestazione o degrado forestale, e devono essere state prodotte nel rispetto della legalità del Paese di origine.

Non si tratta solo di legno: l’EUDR si applica a un insieme di materie prime e prodotti ritenuti associati a rischio deforestazione. Le materie prime “core” includono bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I.

EUDR 2026: novità e ultimi aggiornamenti (maggio 2026)

Il 4 maggio 2026 la Commissione Europea ha pubblicato il tanto atteso aggiornamento sul regolamento EUDR. Come era stato preannunciato, questo aggiornamento non apporta delle modifiche sostanziali al regolamento contro la deforestazione, mantenendo nella sostanza le semplificazioni già annunciate a dicembre 2025 nell’ambito del pacchetto Omnibus.

In particolare, vengono confermate le scadenze già fissate nell’ultima proroga, ovvero:

  • 30 dicembre 2026: per operatori grandi e medi
  • 30 giugno 2027: per micro e piccoli operatori dei settori diversi dalla filiera del legno, alla quale si applica già il regolamento EUTR
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Nuovi prodotti ed esenzioni

Per quanto riguarda le materie soggette all’EUDR, sono state proposte alcune modifiche: oltre alle 7 materie prime originarie (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno), vengono aggiunte caffè solubile e derivati dell’olio di palma (come il sapone), per evitare che gli importatori processino le materie prime EUDR all’estero prima di importarle.

Vengono inoltre proposte alcune esenzioni, tra cui pelli bovine, pneumatici ricostruiti, beni usati, imballaggi non commerciali e parte dei prodotti editoriali. Su queste modifiche la consultazione è aperta fino al 1° giugno.

Cosa comporta questo per le aziende? In termini operativi, la Commissione europea ha confermato che non riaprirà più il testo del regolamento: le aziende soggette al regolamento devono quindi attivarsi nel percorso di conformità. I consulenti Ollum offrono supporto mirato alle aziende che devono adeguarsi al regolamento EUDR e che vogliono evitare intoppi, errori ed eventuali sanzioni.

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Pubblicate le nuove FAQ EUDR 2026

Per rispondere alle domande concrete riguardo l’adeguamento aziendale al regolamento EUDR, la Commissione europea ha pubblicato il 4 maggio le nuove FAQ EUDR 2026.

Le nuove FAQ contribuiscono a chiarire molte questioni pratiche che interessano le aziende, in particolare riguardo la classificazione dei soggetti EUDR, gli obblighi, l’utilizzo del sistema informatico, ed alcuni esempi concreti di applicazione. Le questioni toccate sono numerose, ma abbiamo cercato di individuare le più fondamentali:

  1. L’EUDR si applica anche alle vendite online, sia B2B sia B2C, quando riguardano prodotti rilevanti forniti nel corso di un’attività commerciale. Nel caso dell’e-commerce, il soggetto obbligato non è necessariamente chi gestisce la piattaforma, ma chi effettivamente immette, rende disponibile o esporta il prodotto. Un marketplace che si limita a facilitare la vendita tra due parti può non avere obblighi diretti; se invece vende, importa, distribuisce o gestisce concretamente la fornitura, può essere considerato operatore, operatore a valle o commerciante.
  2. Per essere considerato MSPO, cioè micro o piccolo operatore primario, non basta essere una piccola impresa. Devono essere rispettate alcune condizioni precise: il soggetto deve essere una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa; deve essere stabilito in un Paese classificato a basso rischio; deve immettere direttamente sul mercato UE o esportare prodotti rilevanti; e deve trattarsi di prodotti che ha prodotto direttamente, cioè coltivati, raccolti, ottenuti o allevati sui propri terreni o stabilimenti. Solo in questi casi può beneficiare degli obblighi semplificati, ad esempio tramite dichiarazione semplificata.
  3. Non esistono soglie minime di quantità o valore. Se un prodotto rientra nell’Allegato I del Regolamento, gli obblighi EUDR possono applicarsi anche a volumi ridotti o a prodotti di basso valore. Per le aziende, quindi, la prima verifica non deve partire dalla quantità acquistata o venduta, ma dal codice doganale, dalla composizione del prodotto e dal ruolo dell’impresa nella filiera.
  4. Il packaging è soggetto a EUDR solo quando è commercializzato come prodotto autonomo. Un pallet, un imballaggio in legno o un packaging in carta possono rientrare nel Regolamento se vengono venduti o esportati come prodotti a sé stanti. Al contrario, se sono usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, non sono considerati prodotti rilevanti ai fini EUDR. Questo punto è particolarmente importante per le aziende che acquistano o utilizzano pallet, casse, scatole, imballaggi o materiali di trasporto.
  5. La tracciabilità non si esaurisce nella geolocalizzazione. Gli operatori devono trasmettere agli operatori a valle e ai commercianti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, o, quando applicabile, gli identificativi delle dichiarazioni semplificate. I soggetti a valle devono invece conservare le informazioni sui propri fornitori e clienti diretti, così da poterle rendere disponibili alle autorità competenti in caso di controllo.
  6. Il Sistema Informativo diventa un passaggio operativo centrale. Prima di importare o esportare un prodotto soggetto a EUDR, l’azienda deve presentare la dichiarazione di dovuta diligenza o, se applicabile, la dichiarazione semplificata, e ottenere il relativo numero di riferimento. Questo numero va indicato nella dichiarazione doganale, ma non deve necessariamente comparire su fatture, DDT o altri documenti di trasporto. Le coordinate possono essere caricate nel sistema in formato GeoJSON, mentre i reference number e i verification number possono essere verificati direttamente nel portale, anche tramite file CSV.

Per approfondire più nel dettaglio tutte le questioni toccate nelle nuove FAQ, potete consultarle a questo link.

Aziende soggette al regolamento EUDR: come capire se rientri

Nell’ambito della conformità al regolamento, la prima questione da capire è: chi è soggetto all’EUDR? Per rispondere a questa domanda, ti basta sapere se:

  1. La tua azienda importa nell’UE o esporta dall’UE una delle materie prime o prodotti elencati nell’Allegato I? (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati)
  2. La tua azienda mette a disposizione sul mercato UE tali prodotti? Ad esempio producendoli autonomamente all’interno del territorio UE, o trasformando una materia prima EUDR in un altro prodotto EUDR.

Se la risposta ad almeno una di queste domande è positiva, allora il regolamento EUDR ti interessa, e devi passare allo step successivo: comprendere quali sono gli obblighi previsti per la tua categoria di operatore.

Che tipo di soggetto EUDR sei? Operatore, commerciante e nuove categorie

Dopo le semplificazioni di fine 2025, capire il ruolo è diventato ancora più importante perché gli obblighi cambiano parecchio.

Operatori (operator) a monte

Sono i soggetti che immettono per la prima volta nel mercato UE prodotti EUDR oppure li esportano. La parola chiave qui è “per la prima volta”: la semplificazione del 2025, infatti, riduce gli adempimenti per chi sta più a valle (downstream) nella filiera.

Esempio: un importatore che introduce per la prima volta cacao o caffè nel mercato UE. È questo l’attore che, dal 2026, deve sostenere la parte più complessa del processo di due diligence (raccolta dati, risk assessment e mitigazione, presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza).

Commercianti (trader)

Acquistano e rivendono prodotti EUDR già presenti nel mercato UE, senza trasformarli in altri prodotti.

Esempio: un grossista italiano acquista caffè in grani da un importatore spagnolo e lo rivende in Italia. In questo caso, l’importatore spagnolo è un operatore a monte, e il grossista italiano è un commerciante.

Operatori a valle (downstream operators) – NUOVA CATEGORIA

Una delle novità più rilevanti introdotte dalle semplificazioni consiste nella nuova categoria degli operatori a valle, o downstream operators. Si tratta di tutte quelle aziende che trasformano o rivendono all’interno del mercato UE prodotti già conformi al regolamento, per i quali è quindi già stata presentata una DDS. In pratica, sono gli attori della filiera che intervengono dopo il primo operatore che ha immesso il prodotto nel mercato UE.

Gli operatori downstream non sono più tenuti a presentare una nuova Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Devono solamente conservare il riferimento della DDS presentata dall’operatore a monte che ha immesso per primo il prodotto nel mercato UE.

Questo non significa nessun obbligo, ma cambia il tipo di adempimento richiesto. Per gli attori a valle, la compliance diventa soprattutto un tema di tracciabilità documentale, conservazione dei riferimenti e controllo dei flussi informativi tra fornitori e clienti.

In sintesi, a seguito di queste importanti semplificazioni, sarà sufficiente una sola dichiarazione di dovuta diligenza, effettuata al momento dell’ingresso sul mercato UE, e i trasformatori a valle non dovranno presentare una nuova dichiarazione.

Esempio concreto: per le fave di cacao può essere necessaria una sola dichiarazione presentata dall’importatore che le immette sul mercato UE; i trasformatori a valle che producono cioccolato non dovranno presentare una nuova DDS ma solamente gestire i riferimenti alla DDS originaria.

Micro e piccoli operatori primari – NUOVA CATEGORIA

Anche questa è una nuova categoria introdotta dalla semplificazione: in sintesi, si tratta di persone fisiche o micro/piccole imprese che immettono sul mercato UE o esportano prodotti EUDR che hanno prodotto autonomamente, quindi agricoltori, silvicoltori, ecc. Per questi soggetti è prevista una dichiarazione semplificata, da presentare una tantum, con contenuti ridotti rispetto alla DDS ordinaria.

Per i micro e piccoli operatori primari è prevista anche un’eccezione alla geolocalizzazione: in alcuni casi, al posto delle coordinate degli appezzamenti o degli stabilimenti, può essere indicato l’indirizzo postale, purché questo corrisponda chiaramente al luogo geografico in cui il prodotto è stato effettivamente coltivato, raccolto, allevato o ottenuto.

A seguito delle ultime novità EUDR 2026, la distinzione più rilevante non è più tanto tra operatore e commerciante, ma tra chi immette per primo il prodotto nel mercato UE, e deve svolgere la due diligence completa, e chi opera a valle, che non presenta una nuova DDS ma ne conserva i riferimenti.

eudr 2026 categorie operatori

Prodotti soggetti a EUDR

Per capire se un tuo prodotto rientra nell’EUDR, il metodo più pratico è:

  1. Elencare tutte le materie prime contenute nei tuoi prodotti
  2. Evidenziare quelle potenzialmente EUDR: cacao, caffè, soia, palma, gomma, bovini, legno
  3. Verificare i codici doganali (HS) nell’Allegato I del Regolamento

La Commissione ha proposto di aggiungere alcuni prodotti allo scope (come caffè solubile e derivati dell’olio di palma, ad es. sapone), e alcune esenzioni. Le consultazioni in merito sono aperte fino al 1° giugno 2026, in seguito alle quali verrà pubblicato un atto delegato per confermare queste proposte. Per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi normativi, ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter.

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Obblighi EUDR per le aziende nel 2026

Le semplificazioni riducono gli oneri amministrativi lungo la filiera, soprattutto per gli operatori a valle, ma il cuore del regolamento resta: raccogliere dati, valutare rischio, mitigare se necessario, e presentare la DDS quando richiesto.

💡 Ollum accompagna gli operatori a monte nella costruzione del processo di due diligence EUDR, dalla raccolta dei dati di geolocalizzazione alla presentazione della DDS: scopri come strutturiamo il percorso.

Vediamo ora quali sono gli step principali riguardo gli obblighi previsti dall’EUDR per le aziende nel 2026.

Attenzione però: il processo completo di due diligence illustrato qui è richiesto, come già detto, agli operatori che per primi immettono le merci EUDR nel mercato UE, i cosiddetti operatori “a monte”, oppure che le esportano dall’UE. Gli attori a valle, al contrario, non devono ripetere l’intero processo, ma hanno obblighi diversi.

1. Raccolta delle informazioni (Articolo 9)

L’articolo 9 elenca la documentazione richiesta per EUDR. In pratica, ti serviranno almeno:

Dati di geolocalizzazione merci EUDR

Servono dati GPS precisi dei terreni in cui sono state realizzate o raccolte le merci EUDR (piantagioni, aree forestali, aziende agricole, ecc.), oltre alla data o periodo di produzione o raccolta.

Dettagli sul prodotto

Codice HS, quantità, dati di spedizione: sono elementi che entrano nella tracciabilità e nella dichiarazione.

Informazioni sulla supply chain

Nomi, indirizzi e contatti degli attori di filiera, a monte e a valle. Anche se sei downstream e non presenti una nuova DDS, devi saper conservare e gestire il riferimento della DDS upstream: è il meccanismo che rende “tracciabile” la catena.

Prove di legalità

Il regolamento richiede di dimostrare che la produzione sia avvenuta nel rispetto delle leggi del Paese di origine, ad esempio diritti di uso del suolo, autorizzazioni, ecc.

Prova di essere deforestation-free

Qui entrano evidenze e controlli: immagini satellitari, foto geotaggate, documentazione del fornitore, per dimostrare che non è avvenuta deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020. Gli operatori possono utilizzare i sistemi di monitoraggio dell’UE o nazionali, come l’Osservatorio dell’UE sulla deforestazione, a integrazione delle prove fornite dai fornitori.

2. Due diligence EUDR: Risk Assessment (Art. 10) e Mitigazione (Art. 11)

Una volta raccolti i dati, l’azienda deve valutare se esiste un rischio non trascurabile di deforestazione o non conformità legale prima di immettere i prodotti sul mercato UE.

  • Se il rischio è trascurabile → si procede
  • Se il rischio non è trascurabile → vanno attuate misure di mitigazione, ad esempio rafforzamento evidenze, verifiche supplementari, audit mirati, cambio fonte, ecc.

3. Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)

Al completamento del processo di due diligence, quando sei il soggetto tenuto alla presentazione, devi produrre e presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) nel sistema informatico EUDR. Con la DDS dichiari che:

  • hai svolto la due diligence secondo regolamento
  • il prodotto è deforestation-free e legale

In pratica, la DDS è l’atto con cui l’operatore “a monte” dichiara in modo formale nel sistema informatico che la merce è conforme e che la due diligence è stata svolta correttamente.

due diligence eudr 2026 5 step

Cosa cambia per gli operatori a valle

Con le semplificazioni, molti soggetti a valle non presentano una nuova DDS, ma conservano il riferimento della DDS dell’operatore che ha immesso il prodotto per primo.

Quindi, se sei un operatore downstream, il tuo focus operativo diventa: assicurarti che i prodotti acquistati siano già coperti da una DDS valida, conservare i riferimenti in modo tracciabile e trasmetterli correttamente lungo la catena, ad esempio verso il cliente successivo.

Cosa cambia per i micro e piccoli operatori primari

Per i micro e piccoli operatori primari, ad esempio agricoltori o silvicoltori che producono direttamente la materia prima EUDR, le semplificazioni introducono un regime più leggero. In questi casi è prevista una Dichiarazione di Dovuta Diligenza semplificata, da presentare una tantum, con contenuti ridotti rispetto alla procedura ordinaria.

Resta comunque l’obbligo di dimostrare la geolocalizzazione delle parcelle, la conformità legale e l’assenza di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. In altre parole, cambia la modalità operativa, ma non viene meno il principio di tracciabilità e responsabilità previsto dal regolamento.

Sanzioni EUDR: cosa dice davvero la norma

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni specifiche, ma il regolamento prevede che le multe debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive e che il livello massimo delle sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4% del fatturato annuo totale nell’Unione dell’operatore o commerciante, oltre ad altre misure come confisca, esclusioni, ecc.

Conclusione: Come possiamo supportarti

Se nel 2026 stai riprendendo in mano l’EUDR e vuoi capire rapidamente se sei soggetto, quali scadenze ti riguardano e come organizzare la due diligence, dalla raccolta dati alla DDS, possiamo aiutarti a mettere ordine con un approccio pratico: mappatura prodotti e codici HS, chiarimento del ruolo (operatore a monte o a valle, trader, operatore primario), impostazione del flusso documentale e della tracciabilità, fino alla preparazione operativa per la dichiarazione nel sistema informativo.

L’obiettivo è arrivare alle scadenze 2026–2027 con un processo sostenibile nel tempo, senza rincorrere urgenze all’ultimo minuto. Per ricevere supporto operativo nella conformità al regolamento EUDR, contattaci oggi senza impegno.

Fonti

Proroga Regolamento (dic. 2024)

Regolamento (UE) 2023/1115

FAQ EUDR 2026 (4 maggio 2026)

Documento di orientamento aggiornato (4 maggio 2026)

Domande frequenti

Quando entra davvero in vigore l’EUDR?

Dopo la proroga approvata a fine 2025, l’applicazione è prevista:

  • dal 30 dicembre 2026 per operatori grandi e medi

  • dal 30 giugno 2027 per micro e piccoli operatori primari (esclusa la filiera del legno, già soggetta a EUTR)

Le modifiche sono state approvate e diventeranno formalmente vincolanti con la pubblicazione definitiva, ma l’impianto del regolamento resta quello attuale.

Quali prodotti sono soggetti all’EUDR?

L’EUDR si applica a bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I del Regolamento (identificati tramite codici HS/CN).

Per verificare se un prodotto è incluso, è necessario controllare i codici doganali riportati nell’Allegato I.

Tutte le aziende devono presentare la DDS?

No.

La Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) deve essere presentata dall’operatore che immette per primo la merce nel mercato UE o la esporta.

Gli operatori a valle (downstream) non presentano una nuova DDS, ma devono conservare e trasmettere il riferimento della DDS già presentata dall’operatore a monte.

Cosa significa “deforestation-free”?

Significa che il prodotto non deve aver causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

L’azienda deve poter dimostrare questo requisito tramite dati di geolocalizzazione, documentazione della filiera e, se necessario, strumenti di monitoraggio.

Qual è la differenza tra EUTR e EUDR?

L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) sostituisce e amplia il precedente EUTR (Regolamento UE 995/2010). Pur avendo entrambi l’obiettivo di contrastare la deforestazione, il loro ambito e il livello di obblighi sono molto diversi.

EUTR (European Union Timber Regulation)

  • Riguardava esclusivamente legno e prodotti derivati dal legno.

  • Si applicava solo al settore forestale.

EUDR (European Union Deforestation Regulation)

  • Si applica a sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati.

  • Coinvolge quindi settori come alimentare, moda, arredo, gomma e agricoltura.

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