Nuovi CAM Edilizia 2026: guida per progettisti, produttori e imprese
Cosa cambia con i nuovi CAM Edilizia in vigore dal 2026 per progettisti, produttori di materiali e imprese di costruzioni: requisiti, materiali, mezzi di prova e criteri premianti.
PUNTI CHIAVE
I CAM Edilizia prevedono requisiti ambientali obbligatori per la progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici
Esistono numerose etichette ambientali e le certificazioni di prodotto utili per dimostrare la conformità: le troverete tutte nell’articolo
I materiali da costruzione devono rispettare specifici requisiti: scopri come dimostrare la conformità
CAM Edilizia: cosa sono e perché interessano le aziende?
I CAM Edilizia sono un insieme di requisiti ambientali obbligatori che devono essere rispettati nella progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il loro obiettivo è quello di ridurre gli impatti ambientali del settore edilizio, uno dei settori più inquinanti in termini di emissioni di CO2.
I CAM esistono dalla finanziaria del 2007, ma è con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici del 2023 (D.Lgs. 36/2023) che la loro applicazione diventa obbligatoria per le stazioni appaltanti in tutte le categorie di appalto in cui sono stati adottati, tra cui l’edilizia pubblica, per cui sono vigenti i CAM Edilizia, appunto.
I CAM Edilizia riguardano tutta la filiera degli appalti pubblici: i progettisti, che devono integrarli nel progetto; i produttori di materiali da costruzione, che devono dimostrare che i propri prodotti rispettano i requisiti; e le imprese di costruzioni, che devono applicarli in cantiere. Per tutti, la condizione per lavorare con la Pubblica Amministrazione è dimostrare la conformità ai requisiti CAM Edilizia (spesso indicata, in modo improprio, come “certificazione CAM Edilizia”).
👉 Sei un progettista? LCA, criteri di progettazione e relazione CAM Edilizia
👉 Produci materiali da costruzione? Requisiti, percentuali di riciclato e certificazioni
👉 Sei un’impresa di costruzioni? Obblighi in cantiere e criteri premianti
Quali sono gli obiettivi dei CAM in edilizia?
I Criteri Ambientali Minimi in Edilizia promuovono la sostenibilità dell’edilizia pubblica, e costituiscono una pietra miliare dell’edilizia sostenibile. Essi hanno i seguenti obiettivi:
- Ridurre l’impatto ambientale del settore edilizio, responsabile di una quota significativa di gas serra;
- Promuovere modelli di produzione, consumo e smaltimento circolari, incentivando il recupero e il riciclo dei materiali da costruzione;
- Promuovere l’efficienza energetica degli edifici;
- Incentivare l’uso di materiali da costruzione sostenibili.
In sintesi, rispettando i Criteri Ambientali Minimi negli edifici pubblici, e su base volontaria anche in quelli privati, ci impegniamo a minimizzare l’impatto ecologico delle opere edilizie, sfruttando materiali e processi sostenibili che riducono lo spreco di risorse.
Il nuovo Decreto CAM Edilizia 2026: quali sono le principali novità
Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto CAM Edilizia 2025, che aggiorna i precedenti Criteri Ambientali Minimi del settore dell’edilizia pubblica. I CAM Edilizia 2025 entrano in vigore a partire dal 2 febbraio 2026.
Scarica il: Nuovo Decreto CAM Edilizia 2025 pdf
Si tratta di un aggiornamento importante, reso necessario da numerose ragioni. Innanzitutto, per allineare i CAM Edilizia al nuovo quadro normativo europeo, come il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR e il nuovo Codice Appalti (D.lgs 36/2023). Inoltre, per riflettere le evoluzioni tecnologiche del settore dell’edilizia e dei materiali, e per rafforzare ancora di più la riduzione degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita delle opere.
Le novità toccano tutti gli attori della filiera: i progettisti, chiamati a valutare l’opera con un approccio sempre più basato sul ciclo di vita; i produttori di materiali, con nuove categorie di prodotti e mezzi di prova più rigorosi; e le imprese, che in cantiere devono garantire il rispetto dei criteri e possono ottenere punteggi premianti.
Nuovi prodotti da costruzione inclusi
Il nuovo CAM Edilizia 2025 amplia la sezione dedicata ai requisiti ambientali sui prodotti da costruzione, inserendo alcune nuove categorie non presenti nella versione del 2022. In particolare, sono stati aggiunti:
- Tubazioni in gres ceramico
- Rubinetteria e sanitari
- Impianti tecnologici
- Vetrate isolanti
Per quanto riguarda gli altri materiali, il nuovo decreto si pone in sostanziale continuità con quello precedente, con alcune eccezioni importanti: soglie aggiornate per alcuni isolanti, mezzi di prova più rigorosi (le autodichiarazioni non sono più ammesse per dimostrare il contenuto di riciclato) e nuovi requisiti per pitture e vernici. Trovi tutti i dettagli nella tabella dei materiali CAM Edilizia.
Nuovi criteri per gli edifici esistenti
Il decreto introduce anche nuovi criteri per gli interventi sugli edifici esistenti. Il più discusso è il criterio 2.3.13, dedicato al risanamento del degrado da umidità: ogni intervento deve partire da una diagnosi tecnica obbligatoria, che individui le cause dell’umidità prima di definire le soluzioni, con una verifica dell’efficacia nel tempo da pianificare nel Piano di manutenzione. Un altro nuovo criterio (2.3.12) riguarda i giunti di raccordo tra serramenti e involucro opaco, sia nelle sostituzioni sia nelle nuove installazioni.
Guarda il nostro webinar sui nuovi CAM Edilizia:
Cosa chiedono i CAM Edilizia ai progettisti?
Una delle novità più importanti del nuovo CAM Edilizia rispetto alla versione del 2022 riguarda il rafforzamento del ruolo del progettista. Nella logica del ciclo di vita, infatti, la fase della progettazione è cruciale per ridurre gli impatti ambientali, poiché consente di agire in anticipo.
Per questo il progettista è chiamato a valutare l’opera con un approccio life cycle in due momenti distinti: nella relazione di sostenibilità dell’opera, prevista dal Codice Appalti, dove la stima LCA è parte integrante del progetto; e nei criteri premianti dei CAM, dove uno studio LCA e LCC dell’edificio permette di ottenere punteggi aggiuntivi in gara. A questi si aggiunge la relazione CAM, che non è una valutazione LCA ma il documento con cui si dimostra il rispetto dei singoli criteri.
👉 Leggi anche: LCA e CAM: come l’analisi del ciclo di vita supporta la conformità e i criteri premianti
L’LCA nella relazione di sostenibilità dell’opera
Nei CAM Edilizia 2025, il ruolo dell’approccio LCA nella relazione di sostenibilità che il progettista è tenuto a presentare è molto più importante. Infatti, la sezione dedicata alla metodologia LCA da adottare nella relazione di sostenibilità è molto più strutturata, e si allinea perfettamente alle norme tecniche EN 15978 ed EN 15804.
Di fatto, quando il progettista redige una relazione di sostenibilità, l’LCA diventa lo strumento più completo e difficilmente sostituibile, salvo motivate eccezioni da parte del RUP (Responsabile Unico del Progetto).
Criteri obbligatori e premianti per la progettazione
I CAM Criteri Ambientali Minimi Edilizia si applicano anche al servizio di progettazione di edifici pubblici, e definiscono sia criteri obbligatori che criteri premianti (grazie ai quali è possibile ottenere punteggi extra nella gara). I più importanti sono:
- Diagnosi energetica obbligatoria: nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ristrutturazioni importanti di edifici con superficie superiore a 1000 m². Per edifici da 1000 a 5000 m² è richiesta una diagnosi “standard” (metodo quasi stazionario, quindi considerando dei valori medi stagionali); mentre per edifici oltre 5000 m² è richiesto il metodo dinamico orario (UNI EN ISO 52016-1) e una valutazione economica LCC (Life Cycle Costing).
- Analisi LCA di edificio e LCC (criterio premiante): il progettista che si impegna a realizzare un’analisi LCA (UNI EN 15978) e un’LCC (UNI EN 16627) per motivare le proprie scelte progettuali può ottenere punteggi extra. Questo consente di valorizzare progetti che vanno oltre il mero rispetto dei singoli requisiti CAM, migliorando le prestazioni ambientali complessive dell’edificio
- Competenze del progettista (criterio premiante): vengono valorizzate le competenze in materia di sostenibilità, in particolare il possesso di una certificazione delle competenze di “Esperto CAM”, rilasciata da un organismo accreditato
- Rating ESG (criterio premiante): è prevista una premialità per i progettisti che hanno ottenuto una valutazione ESG rilasciata da un ente accreditato, come lo schema Get It Fair – GIF ESG Rating
Infine, oltre che per la progettazione, i CAM Edilizia valgono anche per la ristrutturazione di edifici pubblici.
Relazione CAM Edilizia 2026: cosa deve contenere?
La relazione CAM Edilizia è il documento con cui il progettista dimostra, criterio per criterio, che il progetto rispetta il decreto. È prevista dal criterio 2.1.1 ed è obbligatoria in tutti gli affidamenti di progettazione soggetti ai CAM Edilizia.
In pratica, per ogni criterio applicabile la relazione descrive le soluzioni adottate e indica gli elaborati in cui trovarle. Il nuovo decreto chiede inoltre al progettista di indicare, già dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione e i mezzi di prova che l’impresa dovrà presentare alla direzione lavori.
Nella relazione il progettista può anche motivare eventuali applicazioni parziali o deroghe, quando ci sono vincoli tecnici o normativi.
Per impostare il documento, a febbraio 2026 il MASE ha pubblicato le indicazioni sul “Modello di Relazione CAM di Progetto“, riferito proprio al criterio 2.1.1 dei CAM Edilizia.
👉 Leggi anche: cos’è la relazione CAM e quando è obbligatoria
Cosa chiedono i CAM Edilizia ai produttori di materiali?
I CAM Edilizia pubblica stabiliscono moltissimi criteri ambientali obbligatori. Molti di questi requisiti riguardano i materiali da costruzione.
I produttori di materiali da costruzione devono quindi conoscerli e rispettarli, per poter fornire la Pubblica Amministrazione negli appalti pubblici. Tra i criteri CAM edilizia più rilevanti, riportiamo:
- Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato o da sottoprodotti, espresso in percentuale, con valori variabili a seconda del tipo di prodotto edile (es. acciaio, calcestruzzo, laterizi, legno, isolanti, tramezzature)
- Origine e tracciabilità del legno: tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile, nel caso di legno vergine; nel caso di legno riciclato, si deve dimostrare almeno il 70% di contenuto di riciclato
Infine, vengono definiti altri criteri, come le emissioni indoor, la durabilità dei componenti, la possibilità di disassemblaggio e riciclo a fine vita, e l’assenza di sostanze pericolose.
Materiali CAM Edilizia: elenco completo
Per quasi tutti i prodotti da costruzione, i CAM Edilizia fissano un contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti. Per altri, come pitture, sanitari e vetrate, il requisito riguarda invece le emissioni, i consumi o una certificazione di prodotto specifica.
Nella tabella trovi, materiale per materiale, cosa chiede il nuovo decreto e con quali certificazioni puoi dimostrarlo.
| Materiale o prodotto | Requisito CAM Edilizia | Certificazioni e mezzi di prova |
|---|---|---|
| Calcestruzzo (in cantiere e preconfezionato) e prefabbricati in calcestruzzo | Almeno 5% di riciclato, recuperato o sottoprodotti. Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato: almeno 7,5% | EPD, ReMade in Italy®, CP DOC 262, UNI/PdR 88 |
| Acciaio e altri metalli strutturali | Acciaio strutturale da forno elettrico: almeno 75% (non legato) o 60% (legato) di riciclato | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88, certificazioni a bilancio di massa |
| Laterizi | Muratura e solai: almeno 15% (10% se solo materia riciclata). Coperture, pavimenti e faccia vista: almeno 7,5% | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88 |
| Murature in pietrame e miste | Materiale di recupero o riciclato: 100% | Documentazione di provenienza del materiale |
| Legno e prodotti a base legno, inclusi pavimenti in legno | Provenienza da foreste gestite in modo sostenibile; se riciclato, almeno 70% | FSC® o PEFC™ con catena di custodia, anche per il legno riciclato |
| Isolanti termici e acustici, incluso il vetro cellulare | Soglia diversa per ogni tipo di isolante (vedi tabella sotto) | EPD, ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita per gli isolanti plastici, UNI/PdR 88 |
| Tramezzature, contropareti e controsoffitti a secco (lastre in gesso e cartongesso, pannelli) | Almeno 10% di riciclato, recuperato o sottoprodotti | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88 |
| Pavimenti resilienti | In plastica: almeno 20% di riciclato. Pavimentazioni sportive: almeno 5%. Limiti di emissione negli ambienti interni | Plastica Seconda Vita, ReMade in Italy®, EPD; rapporti di prova sulle emissioni |
| Pavimenti e rivestimenti in ceramica | Almeno 5% di riciclato | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88 |
| Chiusure oscuranti e telai per serramenti | In PVC: almeno 20% di riciclato. In alluminio: almeno 40% | VinylPlus® o Plastica Seconda Vita per il PVC; EPD o ReMade in Italy® per l’alluminio |
| Vetrate isolanti per serramenti | Certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN 1279 | Certificato rilasciato da organismo accreditato ISO/IEC 17065 |
| Tubazioni in plastica per fognature, scarichi e cavidotti | Almeno 20% di riciclato (escluse le tubazioni non propaganti la fiamma) | Plastica Seconda Vita, VinylPlus® per il PVC, ReMade in Italy®, EPD |
| Tubazioni in gres ceramico | Almeno 30% di riciclato | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88 |
| Pitture e vernici, intonaci, adesivi e sigillanti | Limiti di emissione di composti organici volatili per l’uso interno. Per pitture e vernici, anche assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico (H400, H410, H411) | Rapporti di prova di laboratori accreditati, schede di sicurezza. L’Ecolabel UE non è più sufficiente |
| Rubinetteria e sanitari | Portate massime: 6 l/min per lavabi e bidet, 8 l/min per le docce; WC con scarico entro 6 litri | Dichiarazione del produttore con i parametri, Ecolabel UE, Unified Water Label |
| Materiali da riempimento | Almeno 30% di aggregati riciclati | EPD, ReMade in Italy®, UNI/PdR 88 |
| Impianti tecnologici | [DA COMPILARE] | [DA COMPILARE] |
| Cemento, calce, vetro piano (e acciaio, cartongesso, ceramica) | Criterio premiante: provenienza da impianti soggetti al sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS) | Documentazione sull’impianto di produzione |
Isolanti termici e acustici: le soglie per tipo di materiale
| Isolante | Contenuto minimo di riciclato, recuperato o sottoprodotti |
|---|---|
| Cellulosa | 80% |
| Agglomerato di poliuretano | 70% |
| Lana di vetro | 60% |
| Vetro cellulare | 60% |
| Agglomerato di gomma | 60% |
| Fibre tessili | 60% |
| Fibre in poliestere | 40% |
| Poliuretano espanso flessibile | 20% |
| Lana di roccia | 15% |
| Polistirene espanso sinterizzato (EPS) | 15%, di cui almeno 10% riciclato |
| Polistirene espanso estruso (XPS) | 10% |
| Poliuretano espanso rigido | 3%, di cui almeno 2% riciclato |
Per il calcestruzzo e i prefabbricati, nei primi 36 mesi di applicazione del decreto è sufficiente dichiarare la percentuale complessiva, senza distinguere tra riciclato, recuperato e sottoprodotti. I prodotti ottenuti interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) possono invece attestare il 100% di riciclato con una dichiarazione del produttore, accompagnata dall’autorizzazione al recupero.
Certificazione CAM Edilizia: come si dimostrano i requisiti
Per poter partecipare e vincere una gara d’appalto soggetta ai CAM Edilizia, non è sufficiente conoscere i requisiti: occorre dimostrare di rispettarli.
Si parla spesso di certificazione CAM Edilizia, ma è un’espressione impropria: non esiste una certificazione unica. Ogni requisito si dimostra con i mezzi di prova previsti dal decreto, tra cui le certificazioni ambientali di prodotto. Per capire come funzionano i singoli schemi, leggi la nostra guida alle certificazioni CAM.
Per ogni criterio ambientale, il progettista indica nella relazione CAM le soluzioni adottate e i mezzi di prova previsti, che l’impresa dovrà poi presentare alla direzione lavori. Per i prodotti da costruzione, i mezzi di prova sono le certificazioni e le dichiarazioni ambientali indicate materiale per materiale nella tabella qui sopra: EPD, ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita, VinylPlus®, UNI/PdR 88, CP DOC 262, Made Green in Italy, FSC® e PEFC™.
Attenzione: con il nuovo decreto le autodichiarazioni non sono più ammesse per dimostrare il contenuto di riciclato. Le asserzioni ambientali auto-dichiarate dal produttore (secondo la UNI EN ISO 14021), accettate in passato, oggi non bastano più: serve una certificazione o una dichiarazione verificata da un ente terzo. L’unica eccezione riguarda i prodotti ottenuti interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).
Anche per le EPD ci sono regole più stringenti. Ad aprile 2026, la Segreteria dell’International EPD System, ha chiarito che ai sensi del criterio 2.1.2 dei CAM Edilizia sono idonee solo le EPD verificate da un organismo di certificazione accreditato (ACB, Accredited Certification Body). Le EPD verificate esclusivamente da un verificatore individuale non sono valide per dimostrare la conformità ai CAM.
Per altri criteri, come le emissioni negli ambienti interni, valgono i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mentre le dichiarazioni del fabbricante restano valide solo per requisiti specifici, come le portate di rubinetteria e sanitari.
Infine, per alcuni criteri a livello di edificio, il decreto riconosce i protocolli di sostenibilità edilizia, come LEED, BREEAM, ITACA, CasaClima Nature, WELL, DGNB, HQE, ARCA e GBC Italia.
Perché i materiali con dati ambientali certificati sono avvantaggiati
Rispettare le soglie è il requisito minimo. C’è però un effetto meno evidente, che nasce dal maggior peso dell’LCA nella progettazione. Se l’opera viene valutata sul ciclo di vita, nella relazione di sostenibilità e, quando previsto, nei criteri premianti, il progettista ha bisogno di dati ambientali affidabili su ogni materiale: sono questi, infatti, gli input dello studio LCA di edificio.
Un prodotto con un’EPD verificata fornisce dati specifici, pronti da utilizzare. E un materiale con impatti più bassi migliora il risultato ambientale dell’intero progetto. In pratica, anche dove il decreto non lo impone, chi dispone di dati ambientali certificati e di prodotti a minore impatto parte avvantaggiato nella scelta dei materiali da parte di progettisti e imprese.
La stessa direzione è tracciata dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), che si applica dall’8 gennaio 2026: tutti i prodotti coperti da norma armonizzata devono avere la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), nella quale entreranno progressivamente anche dati ambientali LCA, come il GWP (Global Warming Potential) e indicatori di circolarità. La certificazione EPD rappresenta lo strumento più solido per prepararsi a questo requisito.
Cosa chiedono i CAM Edilizia alle imprese in cantiere?
I CAM Edilizia stabiliscono dei criteri anche per l’affidamento dei lavori, con criteri minimi ambientali per ridurre gli impatti del cantiere, e criteri premianti per valorizzare le buone pratiche delle imprese.
Prima di tutto, è l’impresa a dover garantire che i materiali impiegati rispettino i requisiti indicati nel progetto: in fase di esecuzione presenta alla direzione lavori i mezzi di prova previsti dalla relazione CAM. Per questo conviene verificare già in fase di gara che i fornitori dispongano delle certificazioni richieste.
Gli obblighi in cantiere
- Gestione sostenibile del cantiere: riduzione di rumore, polveri, consumi energetici e idrici
- Macchinari a basse emissioni
- Demolizione selettiva, con recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
I criteri premianti per le imprese
- Prodotti da impianti soggetti all’EU ETS (criterio premiante): è previsto un punteggio extra per l’utilizzo di acciaio, calce, cartongesso, cemento, ceramica e vetro piano provenienti da impianti soggetti al sistema europeo di scambio delle emissioni (Emission Trading System).
- Sistemi di gestione ambientale (criterio premiante): premia le imprese certificate ISO 14001 o in possesso di registrazione EMAS per la gestione ambientale del cantiere
- Rating ESG (criterio premiante): come per la progettazione, anche nell’affidamento lavori viene premiata la presenza di un rating ESG, come ad esempio lo schema Get It Fair – GIF ESG Rating
I CAM sono solo uno degli strumenti con cui l’Unione Europea e l’Italia spingono verso un’edilizia a basso impatto: la direttiva EPBD IV, ad esempio, introduce l’obiettivo degli edifici a emissioni zero, con scadenze anticipate per gli edifici pubblici, e il calcolo del GWP lungo il ciclo di vita. Per approfondire, leggi la nostra guida su come si misura la sostenibilità degli edifici.
Come possiamo supportarti
Sono molti gli adempimenti che i Criteri Ambientali Minimi impongono di rispettare nei settori di applicazione, e in particolare nell’edilizia pubblica. Ollum supporta produttori di materiali e progettisti in ogni fase: dalla certificazione EPD dei prodotti alla LCA di edificio per la relazione di sostenibilità, fino alla conformità ai requisiti CAM per tutti i materiali da costruzione.Alle imprese di costruzioni offriamo inoltre supporto per la certificazione ISO 14001, utile anche per i punteggi premianti. Grazie alla nostra esperienza, possiamo aiutarti a rendere i tuoi prodotti compatibili con i requisiti minimi ambientali richiesti per l’edilizia sostenibile e a cogliere l’opportunità che i CAM possono rappresentare per la tua attività.
Domande frequenti
Cosa sono i CAM in edilizia?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia sono requisiti ambientali obbligatori che regolano la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli edifici pubblici, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità.
Quando è obbligatorio rispettare i CAM?
Il rispetto dei CAM è obbligatorio per tutte le gare d’appalto pubbliche, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Questo include lavori di edilizia pubblica, nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione.
Cosa significa certificato CAM?
Non esiste una certificazione unica CAM, ma le aziende possono dimostrare il rispetto dei requisiti CAM attraverso certificazioni specifiche come EPD, Ecolabel UE, Plastica Seconda Vita e ReMade in Italy®, che attestano la sostenibilità dei materiali e dei prodotti utilizzati.
Cosa sono i CAM negli appalti?
I CAM negli appalti sono criteri obbligatori inseriti nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per garantire che beni, servizi e lavori acquistati siano sostenibili e rispettosi dell’ambiente lungo tutto il ciclo di vita.
Chi verifica i CAM?
La verifica dei CAM è responsabilità delle stazioni appaltanti (es. comuni, regioni, enti pubblici) che emettono i bandi di gara. Inoltre, le aziende possono avvalersi di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati per dimostrare la conformità.
Come dimostrare i CAM?
La conformità ai CAM può essere dimostrata attraverso:
- Certificazioni specifiche (es. EPD, Ecolabel UE, ReMade in Italy®);
- Dichiarazioni tecniche del produttore che attestano il rispetto dei requisiti CAM;
- Documentazione tecnica richiesta nel bando di gara.
Chi rilascia il CAM?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono definiti e rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in Italia. Vengono adottati tramite decreti ministeriali e stabiliscono i requisiti ambientali che le pubbliche amministrazioni devono considerare negli appalti pubblici per determinate categorie di beni e servizi.
Non esistono propriamente delle “certificazioni CAM”, tuttavia enti certificatori accreditati possono emettere certificazioni utili a dimostrare il rispetto dei requisiti CAM, come le EPD, Ecolabel UE, Remade in Italy, o altri standard riconosciuti.
Chi gestisce il monitoraggio del CAM?
Il monitoraggio del rispetto dei CAM è gestito dalle stazioni appaltanti, che controllano la documentazione tecnica e verificano che i requisiti siano rispettati durante le fasi di progettazione, costruzione e gestione dei lavori. Inoltre, il Ministero dell’Ambiente è responsabile dell’aggiornamento dei criteri CAM e della supervisione generale.







